Con sentenza n. 16214/2022, la Cassazione ha stabilito che non commette il reato di falso il legale che autentica la firma della cliente sul mandato anche se la stessa non è stata apposta in sua presenza.
Nel caso in esame, al legale veniva contestato di avere attestato falsamente l’autenticità della firma in calce al mandato difensivo a margine di un ricorso presentato a nome della sua assistita, anche se la firma non era stata apposta in sua presenza.
L’avvocato ricorre in Cassazione evidenziando che il difensore deve certificare l’autografia della firma in calce al mandato, non che la stessa venga apposta in sua presenza. Secondo la Corte di Appello, invece, non essendo il ricorrente presente al momento della apposizione della firma non poteva comunque attestarne l’autenticità.
In realtà, la prassi dell’autentica differita non è illegale se l’avvocato è certo dell’identità del sottoscrittore, mentre la Corte di Appello ha ritenuto che l’imputato non potesse avere tale certezza, senza spiegarne nel dettaglio le ragioni.
La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso e stabilisce che chi esercita la professione di avvocato deve solo certificare l’autenticità della firma e non che la firma venga apposta in sua presenza; conferma la condanna dell’imputato per il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità contemplato dall’art 481 c.p. ma dichiara, altresì, di non doversi procedere perché il reato è caduto in prescrizione.
Avv. Gian Carlo Soave.
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