L'Avv. Soave risponde: "Spese di C.T.U." - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Spese di C.T.U.”

Soave

SoaveCon ordinanza n. 24645/2021, la Cassazione ha affermato che si possono compensare le spese di C.T.U. anche se una delle parti sia totalmente vittoriosa, essendo la C.T.U. non un mezzo di prova, ma un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, delle parti.

Nel caso in esame, un correntista aveva agito contro una banca per ottenere la restituzione di una somma di danaro: l’istanza veniva rigettata in primo grado e parzialmente accolta in secondo grado riconoscendo, a seguito di C.T.U., come dovuta una cifra inferiore a quella richiesta, senza condanna della banca alla restituzione.

Gli esborsi delle spese di lite e quelle di C.T.U. venivano stabiliti a carico dell’appellante nella misura di tre quarti, con compensazione del restante quarto, per entrambi i gradi di giudizio.

Il correntista ricorre in Cassazione, sostenendo che le spese di lite e di C.T.U. avrebbero dovuto essere compensate in tutto o in parte con condanna a carico del convenuto per la parte non compensata.

Gli Ermellini accolgono il ricorso: per aversi reciproca soccombenza quando l’accoglimento parziale abbia riguardato l’aspetto quantitativo, “è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto“, circostanza non verificatasi nella fattispecie.

Inoltre, “in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa“. Ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

Quanto alla C.T.U., essa si configura come “un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio“.

Le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., per cui si può avere compensazione delle stesse anche in caso di parte totalmente vittoriosa.

Avv. Gian Carlo Soave.

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