Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1059/2020, ha stabilito che il paziente che si rivolge ad una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il sistema sanitario nazionale, ha diritto al rimborso delle spese mediche se il ricovero è stato effettuato in stato di urgenza e necessità.
Nel caso in esame, una paziente con problemi oncologici aveva effettuato presso una clinica privata una visita specialistica durante la quale il medico, visto lo stato avanzato della malattia, l’aveva ricoverata d’urgenza e sottoposta a due interventi chirurgici.
Dopo le dimissioni e il pagamento della clinica e dei professionisti, la paziente con ricorso al Tribunale chiedeva all’ASL e alla Regione il rimborso per le spese mediche sopportate. Gli enti convenuti eccepivano l’infondatezza della pretesa.
Secondo il Tribunale l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento terapeutico e l’impossibilità per la struttura pubblica di approntare tempestivamente l’intervento sono le condizioni per il riconoscimento del diritto del paziente ad ottenere il rimborso da parte del SSN delle spese sanitarie sostenute in regime di assistenza non convenzionata.
Il Tribunale ha, quindi, riconosciuto i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche avendo accertato che, al momento degli interventi, vi era una situazione di urgenza; che gli interventi erano adeguati in quanto migliorativi delle condizioni fisiche della paziente e idonei ad allungare la sua aspettativa di vita e che il Servizio Regionale non poteva offrire l’assistenza specializzata richiesta per l’esecuzione dei trattamenti terapeutici.
L’ASL è stata, quindi, condannata al pagamento di una percentuale dell’intero importo corrisposto dalla paziente alla clinica privata.
Avv. Gian Carlo Soave.
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