Con sentenza n. 4587/2022, la Cassazione ha stabilito che non vi è responsabilità dell’ospedale se la malattia è difficile da curare, né del medico curante in quanto privo delle specifiche competenze per diagnosticare una malattia difficile, insorta dopo l’ultima visita.
Nel caso in esame, il marito di una paziente deceduta agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione della responsabilità di un medico generico, di un primario e dell’ospedale in cui quest’ultimo operava, per la morte della moglie, contestando la diagnosi tardiva della patologia, il trattamento non adeguato della stessa effettuato senza il preventivo consenso della paziente e chiedendo il risarcimento dei danni patiti in proprio e iure hereditatis.
In primo grado veniva ritenuta fondata solo la domanda relativa alla mancanza del consenso informato con violazione dell’autodeterminazione della paziente e ne conseguiva la condanna dei medici al risarcimento danni.
La Corte d’Appello innanzi alla quale veniva impugnata la decisione di primo grado confermava il risarcimento solo per la violazione del consenso informato in quanto la paziente non si sarebbe sottratta alle cure vista la gravità della malattia e l’assenza di valide cure alternative.
Il marito ricorre in Cassazione lamentando difetto di motivazione in relazione alla responsabilità dei medici per omessa diagnosi e corresponsabilità per le scelte terapeutiche durante il ricovero; motivazione assente, insufficiente e contraddittoria e omessa decisione sulla quantificazione del danno morale per violazione del consenso informato, per essersi i medici discostati dalla terapia precedente cui la donna era stata sottoposta e che stava funzionando, contro il parere dei sanitari del precedente ospedale. Infine, contesta la condanna al pagamento delle spese.
Gli Ermellini rigettano il ricorso: il primo motivo sollecita un riesame della valutazione compiuta dai medici preclusa in sede di legittimità; il secondo è generico nel contestare i criteri di liquidazione del danno morale per violazione del consenso informato oltre ad essere volto ad una rivalutazione sulla responsabilità dell’ospedale e del medico specialista, riservato al merito. Quanto alla soccombenza “il concetto di soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese si valuta sulla globalità della decisione di merito, non certo sulle eccezioni preliminari respinte”.
Avv. Gian Carlo Soave
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