L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità del Condominio" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità del Condominio”

Con sentenza n. 2969/2021, la Corte di Appello di Milano ha stabilito che il condomino deve conoscere lo stato dei luoghi del Condominio in cui abita ed evitare eventuali ostacoli. In caso di caduta non può invocare la responsabilità del Condominio.

Nel caso in esame una condomina chiedeva al Condominio il risarcimento del danno patito a seguito di una caduta sul vialetto condominiale a causa di alcune mattonelle rialzate e della scarsa illuminazione. Il Condominio contestava la richiesta di risarcimento e chiamava in causa la compagnia assicurativa.

La richiesta veniva rigettata in primo e secondo grado con pronunce conformi alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, per aversi responsabilità per cosa in custodia, il danno deve essere provocato da elementi esterni e la cosa deve costituire la causa o la concausa del danno: chi chiede il risarcimento del danno deve provare, oltre alla custodia del bene, il grado di insidiosità dello stesso e l’evento lesivo.

Se i danni dipendono da una cosa statica e inerte, la prova del nesso causale deve essere rigorosa.

Le prove testimoniali espletate non avevano accertato la responsabilità del Condominio nella determinazione dell’evento lesivo: la teste, figlia della condomina, aveva riferito che nel punto in cui la madre era caduta “non vi erano lampade di illuminazione” e che la pavimentazione era “sconnessa a causa di alcune mattonelle sollevate“; nessun cenno aveva fatto sulle modalità di svolgimento dell’occorso.

Le ulteriori affermazioni, secondo cui la pavimentazione era sconnessa, erano state smentite da fotografie dello stato dei luoghi, dalle quali invece risultava il normale stato di conservazione della pavimentazione.

La teste citata era stata, altresì, smentita dalla deposizione di un altro testimone, il quale aveva riferito che il vialetto era illuminato.

Pertanto, l’eventuale anomalia della pavimentazione non avrebbe potuto costituire un’insidia, essendo il vialetto dotato di illuminazione artificiale.

Secondo gli Ermellini, quindi, la condomina, conoscendo lo stato dei luoghi, ben avrebbe potuto evitare un eventuale ostacolo, utilizzando l’ordinaria diligenza: ne consegue che l’evento lesivo risulta provocato dalla donna che non ha adottato una condotta adeguata al contesto.

Avv. Gian Carlo Soave.

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