Responsabilità del Comune
La Cassazione, con ordinanza n. 7578/2020, si è pronunciata in tema di responsabilità da cose in custodia.
Nel caso in esame un bambino aveva riportato una frattura all’omero a seguito della caduta da uno scivolo di un parco giochi.
I genitori avevano chiesto il risarcimento del danno riportato dal minore al Comune, ravvisando in capo a quest’ultimo una responsabilità ex art. 2051 c.c. per un difetto della pedana dello scivolo.
In primo e in secondo grado non trova accoglimento la domanda di risarcimento, in quanto non sarebbero apparse chiare le modalità dell’occorso, ovverosia se il bambino sia caduto perchè la pedana dello scivolo non ha retto o per aver inciampato in una sua sconnessione.
Secondo gli Ermellini non è vi è dubbio in quanto il fatto che ha provocato il sinistro consiste nel “dinamismo” che i genitori del bimbo attribuiscono allo scivolo quale causa dell’incidente: ovverosia esiste un nesso di causalità qualunque sia stato l’accadimento dei fatti.
La Suprema Corte ritiene che la responsabilità da cose in custodia presupponga solo che il danno sia avvenuto per il “dinamismo” di una cosa soggetta al controllo del convenuto (Comune).
Spetta, invece, al danneggiato dimostrare che il danno è derivato da quello scivolo e che esso presentava un difetto di manutenzione o era in condizione potenzialmente lesiva.
Dal canto suo, il Comune deve provare la regolare manutenzione dello scivolo e che il danno era evitabile dal danneggiato con l’ordinaria diligenza oppure provare che la cosa presentasse una insidia visibile ed evitabile dal danneggiato.
Secondo gli Ermellini i giudici di merito avevano sostenuto che spettasse al danneggiato provare che l’insidia non fosse visibile o che fosse evitabile: per tale ragione il ricorso viene accolto e la decisione cassata con rinvio.
Avv. Gian Carlo Soave.
0 Comments
Leave A Comment