Domanda: Ho sentito parlare della possibilità di un danno erariale a carico della Pubblica Amministrazione collegato alla negoziazione assistita. Di cosa si tratta?
Risposta: In materia di negoziazione assistita, la Legge 162/2014 prevede all’art. 2: “È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente“.
Ritengo che tale disposizione vada coordinata con il decreto legge n. 90/2014 di riforma della pubblica amministrazione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014).
Infatti, l’obbligatorio affidamento delle convenzioni di negoziazione alle avvocature interne, ove esistenti, rende palese che, nei frequenti casi nei quali una “propria avvocatura” non esista, sarà inevitabile che le pubbliche amministrazioni (che in tema di negoziazione assistita non ricorreranno di frequente alla Avvocatura generale dello Stato) debbano affidarsi, per farsi assistere nell’enorme mole di procedure di negoziazione assistita che si troveranno presto a dover gestire, alla preparazione professionale di avvocati esterni.
Emerge con evidenza il rischio insito nella scelta da parte delle Amministrazioni Pubbliche, deficitarie di una propria Avvocatura – di professionisti esterni o del Foro libero in materia di negoziazione assistita.
A riguardo prendiamo in considerazione l’articolo 41 del decreto legge 90/2014 “Misure per il contrasto all’abuso del processo“.
Contro l’abuso del processo amministrativo esso introduce sia un 1. aggravamento della responsabilità verso controparte vittoriosa, sia 2. una vera e propria sanzione pecuniaria ( potenzialmente altissima ) a carico di parte soccombente.
Recita l’art. 41 del d.l. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione n.114/2014:
a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente alpagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.”.
Quindi la novità è notevole, rispetto al previgente quadro per cui erano solo previsti:
1. la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (art. 91 cpc);- cc.dd. spese di giustizia.
2. la condanna alle spese per singoli atti in caso di violazione del dovere di lealtà e probità (art. 92 cpc 1° comma 2° parte – – vedasi art. 88);
3. la condanna al risarcimento dei danni (sia in sentenza sia in provvedimento d’urgenza) quando sia mancata la normale prudenza (art. 96 cpc); —lite temeraria o responsabilità processuale aggravata –
Ora si prevede:
4. la responsabilità contabile quando la pubblica amministrazione soccombente si sia difesa creando ostacoli solo per guadagnare tempo e rinviare l’adempimento di un dovere – art. 41 Decreto Legge n. 90/14 come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014 – comma 1 e comma 2.
Ebbene, occorre certamente evitare che la previsione di una condanna al pagamento a controparte di una somma equitativamente determinata o al pagamento di una sanzione pecuniaria a carico della parte processuale che abbia commesso “abuso del processo”, trascurando ragioni manifeste di
soccombenza che consigliavano di non agire o di non resistere in giudizio, si risolva in pesanti esborsi a carico di pubbliche amministrazioni “processualmente temerarie” con evidenti conseguenze per responsabilità contabili.
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