Con ordinanza n. 19619/2022, la Cassazione ha stabilito che in caso di violazione amministrativa commessa da minore di diciotto anni la sanzione va irrogata – redigendo apposito verbale – ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza, i quali rispondono a titolo personale e diretto.
Nel caso in oggetto, in primo grado era stata respinta l’opposizione contro il verbale della polizia stradale che aveva indicato il figlio quale trasgressore e non i genitori.
In secondo grado era stato rigettato il ricorso nei confronti della decisione di primo grado: secondo il Tribunale l’indicazione del minore come trasgressore non aveva comportato la violazione del diritto di difesa dell’appellante, in quanto il verbale era stato notificato alla madre, obbligata in solido quale esercente la potestà genitoriale sul figlio.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso della madre del ragazzo: «Quando il fatto è commesso da minore il verbale della contestazione deve essere elevato nei confronti dei genitori, i quali non rispondono a titolo di obbligati in solido, ove non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto a titolo personale e diretto in qualità di trasgressori e, come tali, devono essere chiaramente indicati nel verbale».
Avv. Gian Carlo Soave.
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