L'Avv. Soave risponde: "Giudice d'Appello" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Giudice d’Appello”

Con sentenza n. 5321/2020, la Cassazione ha affermato che se il giudice dell’appello ribalta la sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto a rinnovare la fase istruttoria, ma deve spiegare le ragioni o il fatto che lo ha indotto a decidere in senso contrario e a ribaltare la decisione.

Nella fattispecie, invece, il Tribunale – riformando la sentenza di primo grado e assolvendo l’imputata dal reato di lesioni colpose – ha ignorato le motivazioni che hanno portato il giudice di pace a ritenere l’imputata colpevole e non ha spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le affermazioni dell’imputata stessa nel modulo di constatazione amichevole in cui ha dichiarato che la persona offesa era stata colpita “dallo sportello che si apriva“, elemento fondamentale da cui il giudice avrebbe dedotto l’assenza di colpa della vittima.

Nel caso in esame la parte offesa, mentre transitava sulla sua bicicletta in un tratto di strada in salita, si sentiva colpire in viso dallo sportello dell’auto dell’imputata, parcheggiata in una zona in cui la sosta non era consentita.

A seguito dell’urto la donna riportava una ferita al volto.

In appello, dalle dichiarazioni dell’imputata e di un testimone, era prevalsa la tesi secondo cui la donna avrebbe scontrato lo sportello dell’auto già aperto.

Il Tribunale aveva quindi dedotto che la donna avesse perso l’equilibrio, andando a sbattere contro l’angolo della portiera e che, pertanto, le lesioni non fossero conseguenza di una condotta colposa dell’imputata.

La donna ricorre, quindi, in Cassazione in quanto il Tribunale non si è espresso sulla documentazione presente nel fascicolo processuale, riformando la sentenza di primo grado senza tener conto delle valutazioni del giudice di pace ed ignorando il giudizio d’inattendibilità del teste, oltre a non considerare che la lesione riportata dalla vittima non fosse compatibile con uno sportello già aperto.

La Cassazione annulla la decisione con rinvio al giudice d’appello, affermando che “il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.”

Principio disatteso nel caso in oggetto.

 

             Avv. Gian Carlo Soave.

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