Eccoci anche questa settimana con intervento dell’Avv. Soave.
Domanda: Buongiorno Avvocato ho subito il furto della mia auto sottoposta a fermo amministrativo. Ho sempre diritto all’indennizzo?
Risposta: Il fermo amministrativo è un atto attraverso il quale le Amministrazioni bloccano, un bene mobile al fine di recuperare i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Il concessionario della riscossione può quindi disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L’iscrizione del fermo limita la disponibilità del veicolo fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.
Se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
L’art. 5, comma 2, del D.M. n. 503 del 07/09/1998 prevede il divieto di circolazione del veicolo a motore sottoposto a fermo dal giorno dell’iscrizione al P.R.A. in poi.
L’art. 214 del Codice della Strada, stabilisce, inoltre, che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere collocato dal proprietario “in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio”.
Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, quindi, non solo non può circolare ma non può nemmeno essere parcheggiato in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
E’ pacifico peraltro che un veicolo in sosta in un luogo pubblico o aperto al pubblico è da considerarsi in circolazione.
Ora è certo che in caso di furto di veicolo sottoposto a fermo tecnico anche il concessionario alla riscossione è portatore di un interesse all’indennizzo.
Questi, infatti, è titolare di un credito privilegiato e beneficiario del diritto di seguito derivante dal provvedimento di fermo amministrativo regolarmente trascritto al P.R.A.
Inoltre, in caso di pagamento dell’indennizzo in favore dell’assicurato e ritrovamento successivo del veicolo, la Compagnia diventa proprietaria, del veicolo che è sicuramente aggredibile da parte dell’ente alla riscossione.
Vi è il fondato rischio per la Compagnia, quindi, di pagare nuovamente l’indennizzo in favore del concessionario.
Come si comprende le problematiche sono molteplici, peraltro la giurisprudenza poco viene in soccorso.
Le pronunce anche di merito, infatti, sulla questione sono assai sporadiche.
Segnalo una recente pronuncia del Giudice di Pace di Genova che investito della questione si è espresso in favore dell’assicurato.
La fattispecie portata all’attenzione del Giudice riguardava il furto di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e posteggiato nella pubblica via.
Orbene il giudicante ha ritenuto il furto indennizzabile in favore dell’assicurato in quanto, sulla base del contratto assicurativo, il fermo amministrativo, non costituiva un’esclusione.
Non rileverebbe, infatti, ai fini dell’indennizzo del furto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, il divieto di circolazione, anche in caso di trascrizione al PRA in data anteriore al furto.
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