vorrei un suo parere, circa l’errato inquadramento del rischio da parte di un agente, che, pur conoscendo personalmente il cliente e la sua attività, ha emesso un contratto RCD – peraltro poliennale – ad un’azienda, prendendo in considerazione solo una parte delle attività previste dal certificato camerale, peraltro la più banale.
E’ corretto ritenere che una comunicazione inviata dal cliente alla compagnia e all’intermediario, circa l’errata indicazione dell’attività esercitata, non è da considerarsi un aggravamento del rischio, non trattandosi da variazione successiva alla stipula?
Visto il macroscopico errore, si potrebbe ritenere nullo il contratto?
Ci sono delle responsabilità dell’intermediario per l’errore e per l’inadeguato inquadramento del rischio?
La ringrazio sin d’ora per un suo chiarimento e porgo cordiali saluti.
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Risposta: premesso brevemente che l’assicuratore si basa, di regola, sulle dichiarazioni dell’assicurando-contraente il quale deve descrivere il rischio che intende assicurare in modo esatto e completo.
La conoscenza della natura e delle circostanze del rischio è determinante per la formazione del consenso dell’assicuratore, sia con riguardo alla sua assicurabilità, sia con riferimento alle condizioni di assicurazione (importo del premio, rischi esclusi, franchigie e scoperti).
L’inesatta o reticente descrizione del rischio, qualora abbia influito sulla formazione del consenso dell’assicuratore, rende il contratto annullabile, se dovuta a dolo o colpa grave, o consente all’assicuratore di recedere dal contratto negli altri casi (artt. 1892-1894 c.c.).
Nel caso in cui l’errata valutazione del rischio sia dipesa dall’assicuratore e/o agente, l’errore è causa di annullamento del contratto solo se è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.
Per errore s’intende la falsa rappresentazione della realtà che porta un soggetto a stipulare un contratto diverso da quello che avrebbe realmente voluto, e che costituisce un vizio del consenso tale da causare l’annullabilità del contratto.
Si distinguono:
– l’errore di fatto, che è la falsa percezione di una situazione di fatto;
– l’errore di diritto, che è la falsa percezione di una norma di diritto.
L’essenzialità dell’errore consiste nella sua importanza per il soggetto che lo commette, tale che senza di esso egli non avrebbe concluso il contratto.
Per rilevare come causa di annullabilità, esso deve cadere su:
1) natura o oggetto del contratto;
2) identità dell’oggetto della prestazione o una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) identità o qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto
Mentre l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
La conoscenza di fatto del reale stato di rischio da parte dell’assicuratore una volta che l’errore sia divenuto riconoscibile oltre che rilevante conduce all’annullabilità del contratto.
In conclusione l’erronea valutazione del rischio da parte dell’agente che muta sensibilmente l’estensione del medesimo implica che non vi sia consenso reciproco su un elemento essenziale del contratto e come tale annulla il consenso.
Sulla scorta di quanto riferito dal nostro lettore, non pare si possa configurare nella comunicazione dell’assicurato che rileva l’errore, un aggravamento del rischio.
La variazione del rischio, come correttamente considerato dal nostro lettore infatti, deve intervenire successivamente alla stipula e deve dipendere da cause sopravvenute e imprevedibili che incidono in via stabile e durevole sulla gravità e l’intensità del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’assicuratore e nel caso deve corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui si è verificato l’aggravamento, fatta sempre salva la facoltà di recesso dell’assicuratore.
Infine con riferimento a possibili profili di responsabilità a carico dell’agente per l’erronea valutazione del rischio essa si configura a parere di chi scrive nel momento in cui l’assicurato-cliente provi di aver subito un danno diretto immediato ed attuale dipendente dalla condotta negligente dell’agente.
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