L'Avv. Soave risponde: "Codice della Strada" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Codice della Strada”

Con sentenza n. 61/2021, il Giudice di Pace di Alba ha affermato che, se nel verbale non è indicato il carattere della postazione, fissa o mobile, che ha rilevato l’infrazione, la sanzione per eccesso di velocità rischia di essere invalidata.

Nel caso in esame un conducente era stato multato per eccesso di velocità ex art. 142 commi 7 e 8 C.D.S. e aveva chiesto l’annullamento delle sanzioni.

Il Giudice adito ha accolto il ricorso: l’autovelox, fisso o mobile, deve preventivamente e adeguatamente essere segnalato agli automobilisti. Nel verbale per eccesso di velocità deve essere indicato se la postazione di controllo è temporanea o permanente, in difetto la multa può essere annullata.

Già la Suprema Corte, con ordinanza n. 5997/2014, ha evidenziato che “la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale“.

In difetto si ha nullità degli accertamenti.

Nessuna discrezionalità spetta alla P.A. circa la facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che non assicurino la stessa trasparenza nell’attività di segnalazione.

La preventiva informazione è un obbligo della P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale non è volto a cogliere in modo ingannevole l’automobilista indisciplinato, quanto alla tutela della sicurezza stradale.

Gli Ermellini ritengono, quindi, che gli agenti debbano attestare nel verbale anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, per consentire al conducente di valutare la legittimità dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.

Avv. Gian Carlo Soave.

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