La Cassazione, con ordinanza n. 20300/2019, ha affermato che il CID è idoneo a provare i fatti oggetto di causa se il suo contenuto è compatibile con la CTU e in giudizio non vengono prodotte prove contrarie alla ricostruzione fornita dalle parti con il modulo di constatazione amichevole, avuto riguardo alla natura confessorie delle dichiarazioni in esso contenute.
Nel caso in oggetto una autovettura in sosta era stata danneggiata a seguito di una manovra errata di un autocarro; il credito per i danni subiti (pari ad € 11.050,00) veniva ceduto all’autocarrozzeria che diventava cessionaria del suddetto importo per la riparazione dell’autovettura, il noleggio di un’auto sostitutiva e la redazione di una perizia tecnica estimativa.
Nessun riscontro seguiva alla lettera di messa in mora inviata alla compagnia assicurativa del veicolo danneggiato e dell’autocarro danneggiante, nonostante la produzione del CID, del verbale dei Carabinieri intervenuti e della fattura di riparazione del mezzo danneggiato.
All’esito della CTU, il Giudice di Pace adito condannava in solido i convenuti al pagamento di € 9.000,00, oltre interessi.
La Compagnia del veicolo danneggiato impugnava la sentenza nanti Il Tribunale il quale negava l’efficacia presuntiva del modulo di constatazione amichevole e riteneva che la maggior parte dei danni riportati dal veicolo danneggiato non fossero riconducibili al sinistro descritto nell’atto introduttivo dagli attori, né questi ultimi avevano insistito per l’ammissione delle prove testimoniali, così che “non potendo attribuirsi valore confessorio al CID la domanda rimaneva sfornita di prova sì da dover essere rigettata.”
Il danneggiato soccombente decideva, dunque, di ricorrere in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. e dell’art 13 del D.Lgs. n. 209/2009 poiché ” ai sensi dell’art. 143 Codice delle Assicurazioni, il modulo di contestazione amichevole del sinistro, quando completo in ogni sua parte, fa presumere che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi descritte sicché il giudice di merito può andare di contrario avviso solo ove disponga di prove o indizi della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti.”
Gli Ermellini accolgono la doglianza relativa al valore probatorio del CID, affermando che: “Per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel CID debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l’ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in esame sono del tutto mancati gli elementi contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti.”
Ed ancora “Nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni rese nel verbale di constatazione amichevole del sinistro coincidevano in larga misura con quanto accertato dal CTU sicché deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo CID deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. E’ evidente che, in presenza di altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel CID, ed acclarate dalla CTU, non vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel modulo stesso, di guisa che la sentenza andrà, in parte qua, cassata con rinvio per nuovo esame.”
Avv. Gian Carlo Soave.
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