L’Avv. Soave risponde: “Avvocato esercizio abusivo della professione” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Avvocato esercizio abusivo della professione”

L’Avv. Soave risponde: “Avvocato esercizio abusivo della professione”

Con sentenza n. 46963/2021, la Cassazione ha stabilito che integra il reato di esercizio abusivo della professione assistere un soggetto in un’udienza di conciliazione giudiziale davanti al giudice del lavoro se l’avvocato è stato sospeso dall’attività professionale.

Non rileva che in detta sede non sia richiesta la presenza di un difensore, in quanto il fatto che l’avvocato si trovi in udienza e che controparte sia assistita dal proprio legale crea una situazione di apparenza oggettiva di attività professionale regolare.

In primo e secondo grado il legale veniva condannato per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) perché, pur essendo stato sospeso dal C.O.A. assisteva un soggetto, in veste di procuratore costituito, in un procedimento di conciliazione giudiziale.

L’avvocato ricorre in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza perché non sottoscritta dal relatore; rileva di avere ritenuto che il provvedimento preso nei suoi confronti fosse sospeso.

Contesta trattarsi di esercizio abusivo essendosi limitato ad assistere alla conciliazione giudiziale tenutasi davanti al Giudice del Lavoro e, infine, lamenta il disconoscimento dell’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 132 bis c.p. considerato che ha partecipato a un’attività che non richiede la presenza di un difensore.

Gli Ermellini annullano la sentenza senza rinvio perché il reato è prescritto; in ogni caso, essi ritengono che essendo la sentenza sottoscritta dal giudice estensore, relatore di un verbale di udienza, vi sia corrispondenza tra relatore ed estensore.

Essi affermano, poi, che costituisce esercizio abusivo della professione il suo esercizio anche quando il legale è sottoposto alla misura della sospensione; in ogni caso, il fatto che l’avvocato si sia presentato in udienza con il suo assistito e che controparte abbia fatto lo stesso, ha creato l’apparenza di un’attività professionale svolta da un soggetto abilitato.

Ed ancora, l’esercizio della professione da parte di un avvocato sospeso integra il reato di esercizio abusivo perché lo scopo della norma è quella di “tutelare le persone dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti o indegni di esercitarla.”

Avv. Gian Carlo Soave.

0 Comments

Leave A Comment