Con sentenza n. 678/2021, il Tribunale di Venezia ha affermato che l’assenza delle visite periodiche annuali non consente di affermare che l’esito dell’alcoltest sia affidabile oltre ogni ragionevole dubbio.
Nel caso in esame un uomo era accusato di guida in stato di ebbrezza rilevato tramite l’etilometro che aveva accertato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.
Nonostante gli esiti dell’istruttoria, dalla quale risultavano confermati gli accadimenti di cui all’imputazione, il Tribunale accoglie il ricorso che sostiene l’inattendibilità del rilevamento strumentale: le verifiche periodiche previste dalla legge erano avvenute talvolta in ritardo talvolta mai.
La mancanza di continuità delle visite periodiche annuali e/o la loro assenza comportano l’impossibilità di ritenere affidabili gli esiti degli accertamenti alcolemici compiuti sulle prove effettuate dall’imputato.
Di qui l’assoluzione dell’imputato con formula piena perché il fatto non sussiste.
Avv. Gian Carlo Soave.
0 Comments
Leave A Comment