L’Avv. Russo – Diritto Famiglia: “Assegno divorzile” - Il Broker.it

L’Avv. Russo – Diritto Famiglia: “Assegno divorzile”

Con sentenza n. 32198/21, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’instaurazione di una nuova convivenza non comporta l’estinzione automatica del diritto a ricevere l’assegno divorzile, ma la rimodulazione della somma da riconoscere all’ex coniuge economicamente più debole.

Nel caso in esame, a seguito di divorzio tra i coniugi, il Tribunale aveva previsto in favore della ex moglie e a carico dell’ex marito la corresponsione di un assegno divorzile.

Poiché, però, l’ex moglie conviveva stabilmente con un nuovo compagno dal quale aveva avuto una figlia, l’ex marito impugnava la decisione di primo grado per ottenere la revoca dell’obbligo di versare l’assegno divorzile.

La Corte di Appello escludeva detto obbligo, uniformandosi al principio espresso dalla più recente giurisprudenza secondo cui l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge divorziato rescinde ogni rapporto con il precedente matrimonio e fa venir meno il presupposto per la corresponsione dell’assegno.

L’ex moglie ricorre in Cassazione.

Gli Ermellini distinguono tra componente assistenziale e compensativa dell’assegno.

La prima, avendo lo scopo di fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole, viene meno quando il coniuge inizia una nuova relazione stabile: in caso di famiglia di fatto detta esigenza viene meno, in ragione della solidarietà economica tra i componenti di quest’ultima.

La convivenza stabile implica, infatti, che il nuovo compagno contribuisca anche economicamente ai bisogni della famiglia: non si tratta dell’adempimento di un’obbligazione naturale ma di un reciproco dovere di assistenza morale e materiale. Pertanto, se è fornita la prova dell’instaurarsi di una stabile convivenza, sia nel giudizio per il riconoscimento dell’assegno che in quello di revisione delle condizioni patrimoniali, viene meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno, anche per il futuro, rescindendo la nuova convivenza ogni legame con il precedente matrimonio.

La componente compensativa, invece, non riguarda le esigenze future ma circostanze maturate nel passato per valorizzare il contributo dell’ex coniuge in costanza di matrimonio ed è parametrata a criteri quali l’apporto fornito dall’ex alla realizzazione del patrimonio familiare, la perdita di chances professionali per le esigenze della famiglia – che devono essere provati dal coniuge economicamente più debole – oltrechè la durata del matrimonio.

Spetta, pertanto, al giudice individuare la componente compensativa dell’assegno al fine di contemperare le nuove scelte di vita dell’ex coniuge con la conservazione di posizioni meritorie già maturate.

Quanto alla liquidazione dell’assegno nella sola componente compensativa all’ex coniuge che abbia instaurato una nuova relazione stabile, viene rilevato che la modalità del versamento periodico sia più idonea all’esigenza di sostegno economico della componente assistenziale.

Venuta meno quest’ultima, secondo la Suprema Corte non ha senso prevedere il versamento periodico di un assegno parametrato al passato, riferito a criteri valutabili e non più suscettibili di variazione: pertanto, si ritiene opportuno che, in caso di nuova convivenza stabile, l’assegno divorzile sia versato in unica soluzione o per un periodo di tempo limitato e predeterminato.

A tale scopo, però, è necessario che le parti raggiungano un accordo sul punto, in quanto,  il nostro ordinamento non consente che il giudice preveda il versamento di un assegno temporaneo.

 

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