L'Avv. Gian Soave risponde: "RCA: diritto di rivalsa se la vettura assicurata è di proprietà dello stesso contraente" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Soave risponde: "RCA: diritto di rivalsa se la vettura assicurata è di proprietà dello stesso contraente"

Eccoci con un nuovo quesito posto da un nostro lettore all’ Avv. Gian Carlo Soave.
Domanda: L’assicurazione può valersi del diritto di rivalsa se la vettura assicurata è di proprietà dello stesso contraente dell’assicurazione ma al momento dell’incidente la vettura è guidata da un suo stretto parente che ha oltre trenta anni di età ed è patentato da oltre dieci anni? Grazie Nicola. 
Risposta: Gentile Signore, prima di rispondere alla Sua cortese domanda, mi pare utile evidenziare la differenza tra proprietario del veicolo, contraente della polizza assicurativa R.C. ed utilizzatore del mezzo, figure che di solito – ma non sempre – coincidono.
Il proprietario del veicolo è l’intestatario del mezzo indicato sul libretto di circolazione ed al P.R.A., nonchè titolare dell’attestato di rischio ad esso collegato, quindi della classe di merito e dello storico assicurativo. Egli, inoltre, è colui che deve pagare il bollo del mezzo.
Il contraente della polizza assicurativa è colui che stipula il contratto con la Compagnia e provvede al relativo pagamento. Egli è una figura avente valenza puramente fiscale e contabile.
La polizza deve seguire il profilo di rischio del proprietario del veicolo e non del contraente. Il profilo di rischio di quest’ultimo può concorrere al calcolo del premio della polizza in alcuni casi, ad esempio se il contraente è neopatentato oppure se ha una residenza più penalizzata rispetto a quella del proprietario.
Il proprietario del veicolo e il contraente della polizza possono essere diversi per fini fiscali e di pagamento dell’assicurazione. E’ il caso di un veicolo concesso in comodato da un genitore ad un figlio: se è questi a sostenere le spese di manutenzione del mezzo è fiscalmente corretto che sia lui ad intestarsi la polizza in modo che sia tracciato il suo pagamento e che risultino a suo favore eventuali benefici.
L’utilizzatore del veicolo è chi può guidare liberamente il mezzo se autorizzato dal proprietario e se in possesso dei requisiti per la guida. La copertura assicurativa sarà sempre e comunque garantita. Esiste altresì la figura dell’utilizzatore abituale ovvero colui che ha a disposizione un veicolo -non di proprietà – continuativamente per più di 30 giorni. E’ il caso dei veicoli in comodato da parte di un’azienda. Egli deve essere annotato sul libretto del veicolo, pena multa.
Un caso particolare di utilizzatore riguarda la polizza vincolata a “guida esperta” con la quale l’utilizzatore è una persona di almeno 26 anni e 2 anni di patente. Qualora il veicolo venga prestato ad un neopatentato la copertura assicurativa è comunque garantita; tuttavia la compagnia potrebbe introdurre franchigie anche molto alte.
Un aspetto fondamentale concerne le responsabilità. Quella penale per eventuali reati commessi alla guida spetta sempre e solo all’effettivo conducente. Quella civile è del conducente ma il proprietario resta corresponsabile in solido.
Per rispondere con precisione alla domanda del lettore bisognerebbe leggere la polizza assicurativa RCA.
Comunque, è bene precisare che in alcune ipotesi, tassativamente indicate in contratto, la copertura è esclusa. Se si verifica una condizione di non operatività della garanzia, l’assicuratore ha il diritto, dopo aver risarcito i danneggiati, di agire in rivalsa verso l’assicurato.
Rivalsa totale quando la Compagnia esige il pagamento del 100% del danno liquidato; rivalsa parziale quando essa agisce in rivalsa entro una soglia predeterminata nel contratto.
Il contratto può prevedere apposite clausole di rinuncia alla rivalsa da parte dell’assicuratore verso pagamento di sovrapremi.
I casi più ricorrenti di rivalsa riguardano:
-un difetto nell’abilitazione alla guida (es. guida senza patente o con patente scaduta, revocata o sospesa). Per quanto riguarda i ciclomotori, la guida senza patentino rappresenta un motivo di rivalsa ed espone il genitore esercente la potestà e il titolare del contratto assicurativo al rischio di dover rimborsare le somme eventualmente pagate dall’assicuratore.
Colui che guida un veicolo con patente sospesa causa dell’esaurimento del punteggio disponibile, in caso di sinistro, si espone al rischio di rivalsa.
-assicurazione con limitazioni della tipologia delle persone abilitate alla guida del veicolo: la guida da parte di persona non appartenente alla tipologia autorizzata (es: guida solo da parte di conducenti esperti, si ha rivalsa se il conducente al momento del sinistro è un neopatentato).
-guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
-trasporto irregolare di persone e/o di cose.
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