Domanda: Risarcimento danni e lesioni gravi.
Risposta: Con l’ordinanza n. 94/2017 il Giudice di Pace di Avezzano ha sollevato una interessante questione circa la legittimità costituzionale dell’art. 283 C.d.S. nella parte in cui non prevede il risarcimento del danno a favore del proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale con un’auto pirata nell’ipotesi in cui il conducente del veicolo danneggiato non abbia subito “danni gravi” alla persona.
L’articolo citato parrebbe, infatti, ledere l’art. 3 della Costituzione – che tutela il principio di uguaglianza – in quanto pone i proprietari di un veicolo danneggiato da un veicolo sconosciuto in posizione di diseguaglianza tra di loro.
Anche l’orientamento giurisprudenziale più consolidato ritiene che in forza dell’art. 283 C.d.S. debba essere indennizzato il danno patrimoniale solo a chi abbia subito gravi lesioni fisiche, con conseguente ulteriore violazione – secondo il Giudice di Pace – anche dell’art. 2 della Costituzione che sancisce il valore assoluto della persona umana.
Ed ancora, la norma si porrebbe in contrasto anche con l’art. 24 Cost. che tutela il diritto di agire in giudizio ed il diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento.
Prevedere che il risarcimento del danno sia dovuto soltanto a chi abbia riportato nel sinistro gravi lesioni ha come conseguenza quella di scoraggiare chi non ha riportato lesioni o ha riportato lesioni lievi dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.
La questione deve essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
Avv. Gian Carlo Soave.
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