L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Responsabilità del ciclista” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Responsabilità del ciclista”

La Cassazione, con ordinanza n. 12610/2018, confermando quanto statuito nel merito, ha stabilito la responsabilità del ciclista che ha effettuato il sorpasso di un veicolo con molta avventatezza e sconsideratezza, in assenza delle condizioni di sicurezza necessarie, ditalchè non era stato possibile per il conducente del veicolo evitare l’impatto con il velocipede.
Il ciclista ricorre nanti la Suprema Corte lamentando una carenza di accertamento circa la regolare condotta di guida del conducente del veicolo sostenendo che andrebbe esclusa a fronte di più approfondita disamina del materiale probatorio.
Gli Ermellini precisano che la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054 comma 2 c.c. opera se è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità.
Se risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione, nè deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno: “la regola di diritto invocata dal ricorrente non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico“.
Nella fattispecie la responsabilità del conducente il veicolo è stata esclusa.
Il ricorrente insiste affinchè venga riconsiderata in sede di legittimità la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, ciò che non è consentito.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
        
             Avv. Gian Carlo Soave.

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