Domanda: Mi è stato rubato il veicolo e la mia Compagnia di Assicurazioni mi richiede la consegna delle due chiavi.
Risposta: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14422/2016, rigettando il ricorso di un automobilista contro la propria Compagnia di Assicurazioni, ha stabilito che se l’assicurato non riconsegna entrambe le chiavi dell’auto rubata, ma ne denuncia lo smarrimento solo a reato consumato, perde l’indennizzo dell’Assicurazione previsto dalla polizza furto.
Nella fattispecie, la polizza subordinava l’operatività della garanzia all’adozione, da parte dell’assicurato, di alcune cautele non vessatorie né sindacabili dal giudice.
Il ricorrente contesta la decisione di secondo grado che aveva respinto la sua domanda di condanna della Compagnia al pagamento di indennizzo (pari al valore del veicolo al momento del furto) oltre al risarcimento danni per il mancato utilizzo del veicolo stesso – rubato nel periodo di vigenza della polizza – ed aveva ritenuto l’inoperatività della garanzia in forza delle suddette condizioni generali, che prevedevano la consegna delle due chiavi del veicolo.
Il ricorrente, infatti, ne aveva consegnata solo una, affermando di non aver consegnato l’altra per smarrimento denunciato dopo il furto.
Non è fondata neppure la tesi della vessatorietà della clausola di consegna di entrambe le chiavi del veicolo in caso di furto.
Tale previsione non si configura, infatti, quale onere idoneo a dar luogo ad uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Se le parti del contratto hanno subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro idoneità ad evitare l’evento dannoso.
Ne consegue che, ove l’evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza, il Giudicante non può pervenire alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l’assicuratore debba comunque corrispondere l’indennizzo.
Dette clausole, infatti, subordinano l’esercizio del diritto dell’assicurato all’adozione di precise cautele per la difesa del bene protetto, delimitando, piuttosto, oggetto del contratto e rischio dell’assicuratore.
Avv. Gian Carlo Soave.
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L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Furto del veicolo e clausole contrattuali vessatorie"

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