La Cassazione, con ordinanza n. 4963/2019, ha affermato che non spetta al Comune risarcire il danno occorso ad un motociclista per un incidente causato da una macchia d’olio appena formatasi sull’asfalto, configurandosi in tale situazione un’ipotesi di caso fortuito che esclude la responsabilità dell’ente, il quale non ha avuto modo di intervenire tempestivamente per eliminare la chiazza essendosi quest’ultima appena formata.
Nel caso in esame il motociclista, ritenendo responsabile il Comune per danni cagionati da cose in custodia – ex art. 2051 c.c. –. lo aveva citato in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro avvenuto per la presenza di olio su una via cittadina.
Secondo gli Ermellini il ricorso deve essere rigettato.
Va, infatti, rammentato che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso di causa tra cosa in custodia e danno, mentre il custode deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, quale elemento che esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima.
Il caso fortuito è, quindi, imprevedibile ed inevitabile da un punto di vista oggettivo, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
La Suprema Corte ritiene che anche la P.A. sia responsabile per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., in relazione ai beni demaniali.
Eventuali modifiche improvvise della struttura della cosa (buche, macchie d’olio ecc.) con il passare del tempo diventano nuove condizioni della cosa di cui il custode deve rispondere.
Per liberarsi da responsabilità l’Amministrazione deve provare che l’evento è stato causato da “cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.
Nel caso in esame, sulla base delle prove acquisite ed adeguatamente motivate nel giudizio di merito – e come tali non censurabili in sede di legittimità –, è stato accertato il caso fortuito con conseguente esclusione della responsabilità del Comune.
Avv. Gian Carlo Soave.
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