Il Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 5214/2018, ha stabilito che se l’amministrazione chiamata in causa dal conducente che impugna le multe elevategli tramite autovelox non si costituisce in giudizio per replicare alle contestazioni nei suoi confronti rischia di veder annullati i verbali.
Nel caso in oggetto la Polizia Locale aveva elevato, ai sensi dell’art. 142 comma 8 C.d.S., nei confronti di un automobilista dei verbali per eccesso di velocità, rilevata per mezzo dell’autovelox.
Il conducente si era opposto ai verbali lamentando che l’apparecchio utilizzato per l’accertamento automatico della violazione non fosse omologato né tarato.
Inoltre, egli eccepiva l’irregolarità della segnaletica affermando che l’autovelox non fosse sufficientemente visibile così come la segnaletica di preavviso.
Nel merito il ricorso viene ritenuto fondato in quanto le doglianze e le contestazioni del ricorrente avrebbero dovuto essere replicate da parte dell’amministrazione citata e rimasta invece contumace.
Il Comune, in tal modo, non si è preoccupato di giustificare il proprio operato, di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio e di contestare le affermazioni del ricorrente.
Per il giudicante, quindi, l’amministrazione ha l’onere di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio di fronte alle contestazioni del conducente multato per cui restando contumace omette di suffragare il proprio operato
Considerato che il giudizio innanzi al Giudice di Pace è volto a valutare la correttezza e la fondatezza del procedimento sanzionatorio posto in essere dall’Amministrazione “è evidente come la stessa, con il suo comportamento processuale, sia incorsa in una insufficienza probatoria che non può che comportare l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto opposto“.
Avv. Gian Carlo Soave.
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