Domanda: Risarcimento del passeggero.
Risposta: La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15313/2017, in accoglimento del ricorso di una donna coinvolta in un sinistro, ha stabilito che il terzo trasportato che subisce danni può ottenere un risarcimento integrale e non parziale da ogni conducente corresponsabile, oppure può esperire azione legale contro uno solo di essi per ottenere l’intero ristoro, non costituendo tale scelta una remissione tacita del debito nei confronti dell’altro o una rinuncia alla solidarietà.
La ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia erroneamente ridotto il risarcimento in suo favore in forza di un ritenuto concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte del conducente il motociclo sul quale ella era trasportata.
La Cassazione accoglie il ricorso ed afferma che, in ipotesi di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, comma 1 c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 c.c., in base alle rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno.
L’azione del trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti nel sinistro non costituisce remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno né rinuncia alla solidarietà.
Ha dunque errato il giudice del merito riducendo il risarcimento del danno anche nei confronti della trasportata e non solo del conducente in concorso di colpa.
La sentenza va cassata con rinvio.
Avv. Gian Carlo Soave.
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