Domanda: Gentile Avvocato dieci anni fa ho stipulato una polizza vita ma solo ora ho saputo che questa polizza ha comportato grossi costi di gestione di cui io non sapevo nulla. Chi avrebbe dovuto informarmi?
Risposta: La situazione da Lei esposta è simile ad una vicenda che ha trovato soluzione con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8412 del 24 aprile 2015, con la quale si è stabilito che: “Il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori. Tali doveri scaturiscono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c”.
Nella fattispecie era stata convenuta in giudizio una società di assicurazioni per avere omesso di informare il contraente di una polizza vita a contenuto finanziario circa i costi di gestione della polizza medesima.
Prescindendo, dunque, da norme specifiche emanate dai competenti Organi di vigilanza, la Suprema Corte fonda il suo ragionamento su quattro articoli del codice civile – 1175, 1176, 1337 e 1375 – in considerazione del fatto che il codice civile contiene tutte le norme necessarie per disciplinare una fattispecie come quella che ha dato origine al contenzioso tra cliente ed assicuratore.
L’art. 1175 c.c. impone a creditore e debitore di comportarsi con correttezza, pertanto ciascuna parte ha il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali.
L’art. 1176 c.c. impone al debitore di adempiere la propria obbligazione con diligenza; egli è inadempiente per colpa non solo se non ha adempiuto la propria obbligazione, ma ha anche se ha violato norme giuridiche o di comune prudenza.
L’art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede sia nello svolgimento delle trattative, che “nella formazione del contratto”. Detto obbligo può imporre, ad esempio, l’informazione a controparte su tutte le circostanze rilevanti relative all’affare; l’uso di espressioni chiare ed intelligibili; la non induzione a stipulare contratti inutili, invalidi, inefficaci o dannosi.
L’art. 1375 c.c. impone ai contraenti di eseguire il contratto in buona fede.
Applicando gli articoli citati al campo assicurativo si evince quanto segue.
Il dovere di correttezza impone, dunque, all’assicuratore ed ai suoi intermediari sia l’obbligo di proporre ai contraenti contratti assicurativi utili e concreti rispetto alle loro peculiari esigenze e non contratti astrattamente utili, sia l’obbligo di mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, informandolo su tutte le caratteristiche del prodotto.
Ne consegue che “l’assicuratore prudente e zelante, essendo per ciò solo rispettoso delle norme di legge, prima di proporre contratti assicurativi rispetta l’art. 1175 c.c. e quindi offre contratti utili ed informa compiutamente il contraente sulle caratteristiche del contratto”.
Omettere queste informazioni costituisce una condotta “negligente” ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.
Detti doveri vanno adempiuti in modo franco: l’assicuratore, infatti, deve dare informazioni, non sollecitare domande, in quanto il cliente potrebbe non possedere le necessarie nozioni per valutare un contratto assicurativo e, conseguentemente, non essere in grado di ideare domande pertinenti rispetto ai propri interessi.
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PRESTO IL LIBRO DELL’AVVOCATO
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