L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Incidenti stradali e C.I.D. " - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Incidenti stradali e C.I.D. "

Domanda: Egregio Avvocato, mi può fornire un approfondimento sulla validità come prova della constatazione amichevole di incidente?.

 Risposta:  

La Cassazione, con ordinanza n. 22415/2017, ha stabilito – accogliendo il ricorso di un assicurato contro la propria Compagnia – che il modulo di constatazione amichevole portato in giudizio ha soltanto valore indiziario.

In sede di merito aveva trovato accoglimento l’eccezione sollevata dalla Compagnia relativa all’asserita tardività con cui l’automobilista aveva denunciato il sinistro, ritenendo applicabile l’art. 1913 c.c. in relazione alla tempestività della denuncia.

La decisione è apparsa in contrasto con l’orientamento di legittimità “secondo cui la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis l’articolo 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute”.

Se, invece, “il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario“, in quanto nel corso del giudizio nei confronti della Compagnia, quelle dichiarazioni non erano in suo possesso.

Mancando poi un fondamento legale del termine perentorio entro il quale comunicare il sinistro alla Compagnia, gli Ermellini hanno ritenuto che la sentenza debba essere annullata.

Avv. Gian Carlo Soave.

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