In vista dell’entrata in vigore delle norme che IVASS e CONSOB hanno emanato nell’estate del 2020 per completare il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva IDD (la scadenza è il 31 marzo 2021), pubblichiamo una serie di contributi dell’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles.
Avvocato Maura, nell’ambito del suo ultimo intervento abbiamo iniziato a parlare del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020.
Certo e come abbiamo visto il Provvedimento in questione è intervenuto su più fronti, il più caldo dei quali è quello del Regolamento IVASS n. 40 in materia di distribuzione assicurativa (da ora anche il “Regolamento”).
Ci può dire quali sono state le principali modifiche introdotte nell’ambito del Regolamento 40?
Il Provvedimento interviene, tra l’altro:
- sul tema delle collaborazioni orizzontali;
- sull’informativa precontrattuale;
- sulla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente;
- sulla vendita abbinata (nuovo art. 59-bis);
- sui requisiti professionali;
- sul collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza ed
introduce nuove regole di comportamento per la distribuzione degli IBIPs (i prodotti di investimento assicurativi).
Iniziamo con le collaborazioni orizzontali.
La norma di riferimento nell’ambito del Regolamento 40 è l’art. 42, che nella formulazione attualmente vigente, in estrema sintesi, prevede:
- l’obbligo di formalizzare l’accordo di collaborazione per iscritto;
- obblighi di informativa nei confronti del cliente sull’esistenza dell’accordo e sulle remunerazioni percepite dall’intermediario che entra in contatto con il cliente (il proponente) e
- il divieto organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale.
Quali sono le novità introdotte dal Provvedimento?
Le novità introdotte dal Provvedimento sono le seguenti:
- obbligo di trasmettere al cliente le informazioni relative alle remunerazioni nella loro totalità (i.e. l’intero flusso provvigionale inerente a tutti i soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale);
- obbligo di comunicare le informazioni relative a costi e agli oneri connessi all’attività di distribuzione alle compagnie per la redazione del documento unico di rendicontazione (prodotti IBIPs e vita non IBIPs);
- obbligo di rispettare le previsioni in materia di POG (target market effettivo e del target market effettivo negativo);
- corretto adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale previsti nel contesto dei nuovi Allegati 4 (informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIPs) e 4-bis (informazioni sulla distribuzione del prodotto IBIPs);
- obbligo per gli intermediari di comunicare la sottoscrizione di accordi di collaborazione orizzontale alle rispettive imprese mandanti (disposizione quest’ultima oggetto di impugnazione da parte dello SNA – Sindacato Nazionale Agenti, davanti al TAR Lazio).
Continuiamo con l’informativa precontrattuale.
La norma di riferimento in questo caso è l’art. 56 del Regolamento. Il Provvedimento ha previsto:
- la Revisione degli Allegati 3 e 4 e
- l’inserimento degli Allegati 4 bis e 4 ter.
In particolare, l’Allegato 3 vigente sino al 31 marzo 2021 viene sostituito dal nuovo Allegato 4-ter (“Elenco delle regole di comportamento del distributore”), che deve essere consegnato o trasmesso prima della conclusione del contratto, rispettivamente,
- nel caso di offerta fuori sede e
- nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Lo stesso Allegato 4-ter deve essere reso disponibile presso i locali dell’intermediario, anche con apparecchiature tecnologiche o pubblicato sul sito internet, insieme al nuovo Allegato 3 (Informazioni sul distributore), all’elenco delle imprese con cui l’intermediario stesso ha rapporti, anche per il tramite di collaborazioni orizzontali.
E i nuovi Allegati 4 e 4-bis?
Il primo documento fornisce informazioni sulla distribuzione dei prodotti non-IBIP (modello distribuzione, attività di distribuzione e consulenza, remunerazioni e pagamento dei premi).
Il secondo documento fornisce informazioni sulla distribuzione dei prodotti non IBIPs, con specifico riferimento alle peculiarità degli stessi (ad es. informazioni sugli incentivi).
Entrambi gli Allegati devono essere consegnati o trasmessi al contraente prima della conclusione del contratto.
Passiamo ora alla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente.
In questo caso dobbiamo segnalare le importanti modifiche introdotte nell’ambito dell’art. 58 del Regolamento, che devono essere valutate con particolare attenzione dagli intermediari.
Il nuovo comma 4-bis della norma prevede, infatti, che “Se i distributori ritengono che il prodotto è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione”, la quale, contrariamente a quanto previsto nella versione della modifica posta in pubblica consultazione, non necessita della sottoscrizione del cliente.
Ma non finisce qui. Il Provvedimento abroga i commi 5 e 6 dell’attuale art. 58, che per maggiore chiarezza per i lettori riportiamo integralmente:
- comma 5: “Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente”.
- Comma 6: “I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore”.
Le modifiche non sono di poco conto, andando ad impattare su prassi operative ampiamente diffuse e risalenti ancora all’impianto normativo – regolamentare di cui all’abrogato Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 in materia di intermediazione assicurativa.
Aggiungiamo che il Provvedimento ha eliminato la sottoscrizione del contraente dalla documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui art. 59 del Regolamento.
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Grazie Avvocato, attendiamo, allora, i suoi prossimi interventi, nell’ambito dei quali affronteremo i temi ancora mancanti, ovvero:
- la vendita abbinata (nuovo art. 59-bis);
- le novità in tema di requisiti professionali;
- le novità in tema di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza e
- l’introduzione delle nuove regole di comportamento per la distribuzione degli IBIPs (i prodotti di investimento assicurativi).
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