L’assicurazione conforme al Corano: la Takaful.
“L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro” recita l’incipit dell’articolo 1882 cod. civ.. In sostanza, l’assicurato, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, trasferisce il rischio di un evento sull’assicuratore.
Per noi Occidentali questa tipologia contrattuale è tipica, ed anzi, appartiene alla nostra quotidianità. Si ritiene assolutamente normale e lecito che l’assicuratore, dietro corrispettivo, s’impegni a tenerci indenni dagli imprevisti, più o meno gravi. Addirittura, l’assicurazione è, in certi ambiti, obbligatoria (si pensi ad esempio alla R.C. auto).
Tuttavia, non necessariamente questa visione è pacificamente accettata presso le altre culture: a riprova di ciò, basti porre l’attenzione sugli aspri dibattiti che il contratto assicurativo generò in passato in Italia, tra sospetti di usura e/o di difetto di causa del contratto.
Non vi è da stupirsi, perciò, se il mondo musulmano, devotamente ancorato alla propria fede, consideri quantomeno sospetto, se non proibito, il contratto assicurativo all’occidentale.
La Shari’a, la legge islamica, che regola la vita del fedele musulmano, anche per quel che attiene ai rapporti giuridici, prevede delle regole in campo contrattuale che ostano alla stipulazione dei contratti assicurativi comuni.
Infatti, nella contrattualistica islamica le condizioni debbono essere predeterminate, in maniera tale che i contraenti sappiano con anticipo l’oggetto, il tempo, e il luogo della propria prestazione. In caso contrario, il contratto viene considerato indeterminato (ghara), ed è pertanto proibito, vista la sua associabilità ad una scommessa.
Nondimeno, si ritiene che nel caso di mutuo, o, comunque, consegna da una parte all’altra di una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, la controparte debba restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, in base, specialmente, a due hadith (detti del Profeta Maometto): “oro per oro, argento per argento, orzo per orzo, grano per grano, datteri per datteri, sale per sale, simile per simile, uguale per uguale, da una mano all’altra”. Laddove vi siano delle disuguaglianze tra il quantum prestato ed il quantum ricevuto, si verifica un caso di ribà, ovvero un vantaggio patrimoniale senza corrispettivo.
Si arguisce che il contratto assicurativo tradizionale non sia accettabile, giacché, in seguito alla sua stipula, possono aversi due esiti: a) il rischio non si verifica, e l’assicuratore ottiene una somma di danaro senza prestare alcun corrispettivo ; b) il rischio si verifica, e l’assicurato ottiene una somma maggiore rispetto a quella corrisposta. In entrambi i casi, si verificano ipotesi di ribà, da cui consegue l’illiceità del contratto.
Ma vi è di più: l’incertezza del verificarsi dell’evento dannoso (o l’incertezza circa il tempo in cui dovesse verificarsi l’evento attinente la vita umana) potrebbe rendere il contratto assicurativo equiparabile ad una scommessa. Il guadagno derivante da tale scommessa, gharar, è considerato illecito.
Tuttavia, le esigenze di protezione dai rischi sono ovviamente presenti anche nel mondo musulmano. Semplicemente, tali esigenze debbono essere adattate alla luce dei principi coranici.
Così, il mondo islamico ha creato la propria forma assicurativa, conforme ai dettami della Shari’a: la Takaful. In particolare, nei tempi moderni tale forma di assicurazione ha avuto inizio negli anni ’70. I responsi positivi da parte delle autorità religiose musulmane sono stati emessi nel medesimo periodo: l’Altro Concilio dell’Arabia Saudita espose una Fatwa favorevole nel 1976. L’Accademia Internazionale di Fiqh di Jedda, una delle più autorevoli voci giurisprudenziali nel mondo sunnita, emanò un apposito parere nel 1985, dichiarando la Takaful come unica forma assicurativa consentita agli Islamici.
La Takaful, differentemente dall’assicurazione convenzionale, è ispirata preponderantemente da principi mutualistici. Gli assicurati costituiscono un fondo nel quale versano i propri contributi (tabarru, ossia doni). In caso di verificazione dell’evento dannoso, il fondo rivale l’associato del danno subito. I contributi corrisposti dai partecipanti al Takaful, benché associati a doni, tabarru, vengono, quantomeno in parte, calcolati in maniera non dissimile dai premi dovuti nell’assicurazione convenzionale: sulla base di appropriati fattori di rischio e tavole di mortalità si determinano i contributi dovuti, adottando i criteri del calcolo attuariale. Tuttavia, non è raro che i più doviziosi tra gli associati versino importi assai cospicui, al fine di tutelare i fratelli nella fede più poveri.
Alcuni Autori giuridici islamici, a tale proposito, hanno rimarcato che la suddivisione mutuale dei rischi è un elemento caratteristico della Takaful, ma che ciò non rappresenta la vera causa del contratto. La causa, in realtà, dovrebbe essere preminentemente benefica, giacché la finalità della Takaful dovrebbe proprio essere quella di aiutare il correligionario che si trovi in difficoltà a causa di un evento dannoso. La Takaful, quindi, consentirebbe di adempiere al precetto della carità nei confronti dei bisognosi, sancito dal Corano.
In conseguenza di quanto esposto, i tabarru degli associati sono conferiti in un apposito fondo.
A tal uopo, differenze si rinvengono poi nella tipologia di fondo, che può essere caratterizzato da una struttura puramente mutualistica o da una struttura commerciale. I fondi puramente mutualistici non reinvestono il danaro oggetto di contribuzione da parte degli assicurati, ma si limitano ad indennizzarli in caso di sinistro.
I fondi aventi struttura commerciale, invece, reinvestono i contributi degli assicurati in attività economiche redditizie, purché ispirate ai principi statuiti dalla Shari’a. Infatti, laddove i contributi fossero reimpiegati in attività illecite alla luce della fede islamica, non solo gli amministratori del fondo di Takaful sarebbero inadempienti rispetto al contratto con gli assicurati, ma, persino, il contratto assicurativo potrebbe essere dichiarato nullo in toto per contrasto con le norme religiose.
Onde evitare ciò, i fondi di Takaful si dotano, spesso, di uno “Sharia Supervisory Board” (per usare la terminologia anglosassone), che consiste in una sorta di collegio sindacale deputato a vagliare l’adeguatezza della gestione alla luce dei dettami della legge islamica.
Distinzioni sul modello gestionale del fondo di Takaful possono poi tracciarsi sulla base di tre modelli: mudarabah, wakalah e ibrido:
– Mudarabah: nella forma basilare, la compagnia d’assicurazione viene costituita tramite un accordo associativo tra gli assicurati, che divengono comproprietari del fondo, affidato in gestione ad un soggetto, detto mudarib, retribuito solo mediante la partecipazione agli eventuali utili del fondo.
– Wakalah: un agente gestisce il fondo costituito dai tabarru degli associati, ed ottiene un compenso, immediato ed aggiuntivo, da parte di costoro per il rapporto agenziale. Generalmente l’agente non compartecipa agli utili del fondo, ma si limita a percepire il compenso fisso.
– ibrido: una combinazione dei due modelli summenzionati.
Nel Mudharabah, pertanto, l’assicurato intrattiene un rapporto contrattuale, assicurativo, con il fondo, e la proprietà di quote del fondo. Nel Wakalah, invece, vi è un rapporto assicurativo con il fondo, unito ad un rapporto di mandato con l’agente, che si impegna anche a gestire i fondi conferiti dagli associati.
Non dissimilmente da quanto accade nelle mutue assicuratrici, i vantaggi ottenuti dal fondo di Takaful vengono in ogni caso redistribuiti tra gli associati (con la precisazione che nel Wakalah la quota dei profitti sarà depurata dei compensi da corrispondere all’agente, mentre nel Mudharabah parte dei profitti sarà corrisposta al mudarib). L’interesse ad una efficiente gestione del fondo è perciò proprio dei tutti partecipanti. Nel caso in cui, invece, le contribuzioni non dovessero essere bastevoli a coprire le spese, ai partecipanti potrebbe essere richiesto di intervenire per ripianare le perdite. L’ipotesi è, naturalmente, assai remota.
I contratti di Takaful possono essere divisi in due macrotipologie, a seconda del rischio assicurato:
– Takaful generale: le assicurazioni stipulate al fine di coprire i danni alle res, nonché le assicurazioni per responsabilità civile.
− Takaful familiare: entro tale categorie ricadono le assicurazioni stipulate a copertura dei danni subiti dagli individui, compreso il ramo vita. Le finalità mutualistiche della Takaful fanno sì che siano indennizzabili anche eventi per cui l’assicurazione canonica non offre copertura: ad esempio, in caso di suicidio dell’assicurato i parenti-beneficiari sono comunque indennizzati.
E’ altresì possibile stipulare piani di risparmio individuale secondo i principi della Takaful. In tal caso, i contributi degli associati saranno ripartiti secondo due categorie: la parte preponderante dei medesimi è costituita in fondo ed investita secondo i dettami della Shari’a. Parte residuale, invece, viene considerata propriamente come donazione ed utilizzata per coprire i rischi di mortalità degli altri assicurati.
I fondi di Takaful sogliono poi riassicurarsi presso fondi di re-Takaful, assimilabili alle riassicurazioni occidentali.
Vista la crescita economica e demografica del mondo islamico, appare probabile che le assicurazioni Takaful, nel prossimo futuro, opereranno anche in Italia. Sarà necessario perciò attrezzarsi per meglio comprenderne le peculiarità e le divergenze rispetto all’assicurazione occidentale.
Ad ora, il diritto italiano fornisce comunque strumenti adattabili alle esigenze degli operatori di Takaful: la mutua assicuratrice è tipo riutilizzabile ai fini de quibus, sia secondo lo schema del wakalah che del mudarabah. Semplicemente, dovrebbero essere attentamente selezionati i rischi assicurabili e le forme di investimento dei capitali ricevuti, sì che possano essere conformi alla Shari’a. Altresì, nulla osta a che si inserisca un organo omologo allo Sharia Advisory Board nella struttura corporativa della mutua assicuratrice.
La capacità di adattare i modelli esistenti alle necessità degli investitori musulmani potrà essere una chiave di successo dei players del mercato assicurativo.
Avv. Salvatore Iannitti e Dott. Giuseppe Colombo
L’assicurazione conforme al Corano: la Takaful di Avv. Iannitti e Dott. Colombo

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