Domanda: Come si inserisce la clausola “claims made” nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile? Più in generale può essere ritenuta valida per le nostre leggi?
Pierluigi – Ravenna
Risposta: al fine di inquadrare correttamente da un punto di vista normativo e giurisprudenziale la questione posta dal nostro gentile lettore, è opportuno preliminarmente dar conto di alcuni concetti essenziali.
L’art. 1917 c.c., al primo comma prevede: ”nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”.
Sono coperti, quindi, ai sensi dell’art. 1917 c.c., i rischi relativi a fatti colposi che si verificano durante il periodo di operatività della polizza.
Questa tipologia di polizza è definita in regime di “loss occurrence” o “insorgenza del danno” ed accoglie una nozione di sinistro inteso come fatto dannoso, con copertura per quei pregiudizi derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza stessa, In sostanza è la condotta lesiva che attiva la copertura assicurativa, non rilevando né il momento in cui si manifesta il danno, né il momento della domanda risarcitoria, se non per quanto attiene la prescrizione (art. 2952 c.c.).
Con essa si garantisce la copertura del rischio in relazione ai fatti e comportamenti dell’assicurato verificatisi durante la vigenza del contratto, a prescindere dal momento in cui il danneggiato, percepito il danno, avanzi la richiesta risarcitoria.
Il ricorso a tale formula garantisce una copertura completa anche nei confronti delle domande risarcitorie presentate a contratto scaduto, infatti, con una polizza in regime “loss occurrence” il danneggiante è assicurato già dal momento della commissione del fatto colposo.
La polizza assicurativa in regime “claims made” o “a richiesta fatta” garantisce, invece, la copertura assicurativa per quei sinistri la cui richiesta di risarcimento venga presentata per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza anche se la condotta lesiva o il danno si sono già verificati al momento dell’inizio della copertura, quindi, prescindendo dal momento in cui si è verificata la condotta stessa. In questa fattispecie la nozione di sinistro, rilevante ai sensi dell’art. 1917 c.c., coincide con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato e non con la condotta lesiva del danneggiante.
Il maggior rischio insito in una polizza in regime claims made è rappresentato dal fatto che la richiesta di risarcimento può essere presentata in un momento in cui non opera più la copertura assicurativa, proprio per la natura lungo latente che possono avere i danni subiti dal terzo danneggiato.
Sulla scorta di ciò a più riprese la giurisprudenza di legittimità, (Cassazione 7273/2013; Cassazione 5624/2005) si è interrogata sulla liceità e legittimità della clausola claims made, affermando sinteticamente i seguenti principi:
1. L’ atipicità del contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made;
2. La derogabilità della nozione di sinistro dettata dall’art. 1917 co. 1 c.c. in quanto non si tratta di una norma cogente;
3. La liceità della clausola in quanto volta alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela;
4. La legittimità della medesima che è volta a limitare la copertura assicurativa ai sinistri denunciati nella vigenza del contratto assicurativo;
5. La vessatorietà della clausola in quanto realizza una limitazione a carico dell’assicuratore e come tale per la sua efficacia necessita di specifica approvazione da parte dell’assicurato.
Dal sopra riportato indirizzo si è discostato il Tribunale di Milano (sentenza n 3527 del 18 marzo 2010) il quale, pur concordando sulla piena liceità e legittimità della deroga che la clausola claims made determina sull’art. 1917 c.c., sostiene che tale deroga non comporti alcun mutamento della struttura contrattuale e non configura, pertanto, alcun contratto atipico.
La clausola claims made, per i giudici meneghini, non incide sugli elementi tipici del contratto di assicurazione: la natura aleatoria non viene né eliminata, né modificata, così come allo stesso modo l’oggetto della garanzia, è sempre rappresentato dal fatto illecito dedotto in polizza, si limita, invece, semplicemente a condizionarne l’operatività alla circostanza che il danneggiato avanzi la relativa richiesta di risarcimento.
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