15 Giugno 2026

IVASS: Seconda indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali

Risk&Capital

1. Introduzione

L’IVASS ha svolto una seconda indagine sull’offerta di polizze assicurative a copertura dei rischi catastrofali, a seguito della nuova normativa che ha introdotto l’obbligo di assicurazione contro tali rischi1. Obiettivo dell’indagine è verificare le caratteristiche dei prodotti assicurativi, la loro conformità alla nuova normativa e la loro chiarezza e trasparenza. L’analisi non ha interessato i premi praticati dal mercato, su cui IVASS ha in corso il monitoraggio (cfr. IVASS – Prezzi effettivi polizze cat-nat).

La normativa richiede alle imprese italiane e a quelle estere con stabile organizzazione in Italia di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati dagli eventi catastrofali individuati dalla norma e impone alle compagnie di assicurazione abilitate in Italia nel ramo 82 – incendio ed elementi naturali – e che già assicuravano danni derivanti da eventi catastrofali, di mettere a disposizione le relative coperture.

Nel caso di gruppi assicurativi, la capogruppo italiana può indicare una o più compagnie del gruppo tenute a adempiere all’obbligo di sottoscrizione.

La norma3 prevede inoltre obblighi di trasparenza: le compagnie di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito internet i documenti4 e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità definite dall’IVASS.

Con la nuova indagine, IVASS ha individuato preliminarmente le compagnie italiane tenute ad offrire la copertura (34 compagnie – All.1) e ha verificato che avessero predisposto le polizze e le avessero pubblicate sul loro sito web. È stato inoltre selezionato un campione di 4 compagnie estere operanti in Italia (cfr. all.1).

Complessivamente, l’analisi ha riguardato 41 polizze offerte da 38 compagnie, e pubblicate sui rispettivi siti nel mese di marzo 2026.

Le polizze presenti sui siti sono “standard”, per lo più destinate a microimprese o PMI. Le polizze per le grandi imprese sono infatti di norma tailor made e non sono state ricomprese nel perimetro dell’indagine.

2. Principali evidenze

Le polizze sono generalmente di tipo stand alone5, ossia coprono specificatamente i rischi catastrofali definiti dalla legge: sisma, alluvione, inondazione, esondazione, frana.

Solo una minoranza sono multigaranzia, ossia prevedono l’acquisto, a scelta, tra vari moduli a copertura dei fabbricati, tra cui il modulo per i rischi catastrofali.

Le polizze analizzate rispettano i requisiti previsti dalla legge in merito a: rischi coperti, beni assicurati, danni indennizzabili, criteri di risarcimento, limiti a franchigie e scoperti, esclusioni.

Le polizze prevedono in genere una c.d. copertura base e coperture opzionali per eventi o danni ulteriori con pagamento di un premio aggiuntivo.

Nella quasi totalità dei casi (95%) nella copertura base sono incluse alcune prestazioni aggiuntive rispetto a quelle minime previste per legge, comunque legate o funzionali alla copertura di legge.

Le coperture opzionali con premio aggiuntivo includono in genere: copertura dei danni indiretti da interruzione dell’attività, ampliamento dei beni assicurati (merci, apparecchiature elettroniche, veicoli, ecc.) o coperture di altri rischi (eventi atmosferici, allagamenti, bombe d’acqua).

2.1 La copertura assicurativa base

La copertura base copre i danni materiali e diretti a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali6, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, anche se di proprietà di terzi.

La maggioranza delle compagnie ha ampliato il contenuto della copertura di base con garanzie non espressamente previste dalla legge, ma direttamente connesse ai rischi catastrofali, con l’obiettivo di arricchire i servizi alle aziende assicurate. Tra queste:

  1. il rimborso dei danni materiali causati da altri eventi che possono verificarsi come conseguenza di una calamità (ad esempio, incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas, vapori, ecc.), (58% delle compagnie);
  2. le c.d. spese di salvataggio (art. 1914 del Codice civile), cioè i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli prodotti dall’assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile in base ai termini di polizza (50% delle compagnie);
  3. le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata; in qualche caso sono compresi anche i residui pericolosi (29% delle compagnie);
  4. gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia per la ricostruzione e il ripristino dei beni assicurati (27% delle polizze);
  5. il rimborso degli onorari di periti, progettisti, tecnici e/o consulenti (39% delle polizze)7.

Alcune compagnie includono nella copertura base anche i danni a beni mobili, registrati e non, oggetti di valore personale, apparecchiature e arredi.

2.2 Condizioni di assicurabilità dei fabbricati

In linea con la norma, le polizze esaminate assicurano esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui costruzione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio8.

Alcune polizze considerano assicurabili anche i fabbricati oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Oltre la metà delle polizze esclude espressamente i fabbricati in corso di costruzione, in coerenza con quanto prevede la norma, che riferisce l’obbligo alle sole immobilizzazioni materiali, cioè a fabbricati di cui è ultimata la costruzione9.

Il 41% delle polizze non assicura i fabbricati in ristrutturazione, ampliamento, rifacimento.

In altri casi è anche richiesto che il fabbricato:

  • si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
  • non sia fatiscente, non agibile e comunque di fatto non utilizzabile a causa di dissesti statici, inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Due polizze non assicurano fabbricati, macchinari, impianti che si trovino in stato di inattività.

Il 27% delle polizze prevede che i fabbricati rispondano a determinate caratteristiche costruttive, impieghino specifici materiali di costruzione (ad esempio, materiali incombustibili), adottino determinate tecniche di costruzione, quali quella antisismica o la bioedilizia.

Alcune delle condizioni previste per considerare assicurabile il fabbricato sono oggetto di attenzione da parte di IVASS al fine di verificarne la coerenza con la legge. IVASS sta intervenendo sulle compagnie interessate per i necessari approfondimenti.

2.3 Periodi c.d. di carenza

La maggior parte delle compagnie offrono copertura immediata, senza alcun periodo di carenza. Tra quelle (18%) che invece prevedono la carenza si rileva una variabilità: tra i 7 e 14 – 15 giorni, con un picco di 21 giorni11.

Alcune compagnie prevedono un periodo di carenza di 14 giorni per la garanzia sisma, al ricorrere di specifiche condizioni12. Per le medesime compagnie, le garanzie alluvione, inondazione, esondazione operano con un periodo di carenza di 7 giorni.

2.4 La valutazione e il risarcimento del danno

Tutte le polizze applicano i criteri per il risarcimento dei danni previsti dalla legge13: per i beni immobili, il valore di ricostruzione a nuovo14; per i beni mobili, il costo di rimpiazzo15; per i terreni, il costo di ripristino16.

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto17, fino a concorrenza del massimale di indennizzo.

Dall’esame del set informativo pubblicato sul sito di quattro imprese, emerge che la determinazione del valore dei beni da assicurare continua ad essere affidata all’assicurato, mentre la compagnia verifica la congruità della somma assicurata solo al momento del sinistro.

Questo aspetto di attenzione era già stato evidenziato nella precedente indagine; l’Istituto ritiene importante che le compagnie adottino processi assuntivi che prevedano le verifiche di congruità della somma assicurata già al momento della sottoscrizione del contratto.

2.5 Anticipo dell’indennizzo e acconto per le prime spese di emergenza post evento

In linea con quanto previsto dalla Legge-quadro in materia di ricostruzione post calamità18, quindici polizze stabiliscono che – in caso di danni a beni mobili e immobili per l’esercizio dell’attività di impresa e situati in aree per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale – l’assicurato può chiedere un anticipo pari al 30% del danno stimato da un perito19.

Le polizze prevedono una tempistica stringente per le verifiche necessarie ai fini della liquidazione.

Nella precedente indagine, IVASS aveva sottolineato l’importanza di adottare soluzioni, come il riconoscimento di un anticipo sull’indennizzo, che permettano all’assicurato di sostenere le spese di pronto intervento necessarie per la sicurezza, limitare i danni, utilizzare i beni ancora agibili.

Diciannove compagnie hanno scelto di riconoscere un anticipo sull’indennizzo, di solito non superiore al 50% dell’ammontare totale del danno indennizzabile anche nel caso in cui non venga dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Due polizze prevedono il versamento dell’eventuale differenza di quanto richiesto a titolo di anticipo previsto dalla Legge-quadro in materia di ricostruzione post calamità; l’anticipo è pagato di solito dopo un periodo compreso tra 30 e 90 giorni dalla denuncia del sinistro e tra 30 e 60 giorni dalla richiesta dell’anticipo, a condizione che non vi siano contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Due compagnie riconoscono anche un ulteriore somma a titolo di acconto sull’indennizzo per sostenere le prime spese di emergenza successive al sinistro. L’acconto è pari al 20% del danno indennizzabile, nei limiti di un predefinito massimale, ed è liquidato entro 30 giorni dalla data in cui è stata sommariamente accertata l’indennizzabilità del sinistro ed eseguita una prima stima del danno.

2.6 Servizi di assistenza e di pronto intervento

Il 34 % delle compagnie prevede anche la possibilità di attivare, in caso di sinistro, servizi di assistenza e pronto intervento di società specializzate in interventi di salvataggio, bonifica e risanamento a seguito di danni derivanti dalle calamità naturali.

L’assistenza include un numero verde, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, la priorità di assistenza tecnica telefonica, un sopralluogo sul luogo del sinistro, l’emissione di preventivi tecnico-economici per gli interventi di salvataggio e bonifica post sinistro per una più rapida ripresa delle attività di impresa.

In un paio di casi, tuttavia, non risulta chiaramente illustrato che il costo degli interventi realizzati deve essere sostenuto dagli assicurati e, solo successivamente, in caso di sinistro indennizzabile, viene rimborsato dalla compagnia; nel caso in cui il sinistro non sia indennizzabile, l’assicurato può comunque avvalersi dei servizi della società specializzata a proprio carico: in tal caso, la compagnia generalmente rimborsa i soli costi di chiamata.

2.7 Le esclusioni

Le esclusioni generali previste dalle polizze sono in linea con la normativa20. In particolare, non sono coperti i danni:

  1. causati direttamente dal comportamento attivo dell’uomo o quelli a terzi provocati dai beni coperti a seguito degli eventi assicurati;
  2. causati direttamente o indirettamente da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  3. riconducibili a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Le esclusioni specifiche, legate ai rischi catastrofali, riguardano per lo più il contenuto dei fabbricati: merci, arredi, preziosi, veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), imbarcazioni, apparecchi elettronici, dati informatici e relativi supporti, nonché impianti fotovoltaici. Anche tali esclusioni sono in linea con l’obbligo di legge21 di assicurare solo terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Le polizze prevedono di solito anche esclusioni particolari per ciascun rischio assicurato; ad esempio, sono di solito esclusi: i) dalla copertura per sisma: le eruzioni vulcaniche, il bradisismo, la subsidenza22; ii) dalla copertura per alluvione, inondazione, esondazione: le mareggiate, le maree, la penetrazione di acqua marina; iii) dalla copertura per frana: le valanghe, le slavine, le variazioni della falda freatica.

Poiché ora i rischi catastrofali sono definiti ex lege, non compaiono più nei contratti esclusioni legate ad esempio al mancato superamento di soglie minime di intensità degli eventi (esempio: per il sisma, una data magnitudo secondo la scala Richter).

In dodici polizze sono esclusi dalla copertura i danni legati a perdita di dati o programmi informatici, in sette polizze quelli causati o derivanti da una malattia trasmissibile.

In alcuni contratti, le esclusioni non sono raccolte in un’unica sezione ma risultano dalla lettura combinata di più clausole. Per una maggiore chiarezza a favore dell’assicurato, sarebbe auspicabile una elencazione unitaria delle esclusioni nella sezione dedicata.

2.8 Entità del danno indennizzabile

La maggior parte delle polizze replica fedelmente nel testo contrattuale la normativa23 in termini di scoperti e limiti di indennizzo.

Negli altri casi i limiti di indennizzo non sono indicati nelle condizioni di polizza, ma c’è un rinvio alla loro definizione in sede di stipulazione del contratto.

Relativamente allo scoperto di polizza24, soggetto per legge ad un tetto massimo del 15%25, dieci polizze prevedono uno scoperto pari al tetto massimo; altre (3 polizze) la possibilità di scegliere uno scoperto del 5%, del 10% o del 15%. Interessante la polizza che prevede una riduzione dello scoperto dal 15% al 10% in presenza di misure di prevenzione o adattamento al cambiamento climatico (es. barriere o paratie antiallagamento e impianti di aspirazione automatica delle acque).

3. Garanzie opzionali a pagamento, aggiuntive alla copertura base

3.1 Le garanzie opzionali

Alle garanzie obbligatorie è quasi sempre affiancata l’offerta di una o più garanzie aggiuntive, opzionabili pagando un premio supplementare.

In genere si tratta di estensioni per assicurare beni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma (ad es. merci, arredi, preziosi, veicoli e/o imbarcazioni, apparecchi elettronici, archivi, dati, programmi in licenza d’uso, ecc.).

In due casi, come garanzia aggiuntiva, sono coperti anche i fabbricati in corso di costruzione.

In altri casi sono abbinabili coperture per altri eventi naturali o atmosferici (ad esempio, danni da vento, grandine, gelo, acqua piovana, sovraccarico neve), allagamento, bombe d’acqua (cd. “flash floods”) o per responsabilità civile e tutela legale, in relazione a danni a terzi.

3.2 I danni assicurati e le spese indennizzate con le garanzie opzionali

La maggior parte delle polizze (17) copre, con una maggiorazione del premio, i danni indiretti ai beni assicurati, derivanti da interruzione totale o parziale dell’attività (business interruption). Per tali ipotesi è previsto il riconoscimento di una diaria oppure indennità aggiuntive, in forma forfettaria o percentuale, per il rimborso dei maggiori costi sostenuti e dei minori ricavi realizzati.

Di solito, tali somme sono erogate in eccedenza ai massimali previsti per i beni assicurati con la copertura obbligatoria per legge.

Altre garanzie opzionali estendono la copertura a danni consequenziali all’evento indennizzabile (ad es. incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, vapori), danni che, come si è detto al par. 2.1, altre compagnie includono nella copertura base.

Con le garanzie aggiuntive, sono indennizzabili anche le spese accessorie (demolizione e sgombero, opere di miglioria, riprogettazione del fabbricato, ricostruzione antisismica, onorari dei periti e dei consulenti) entro limiti predefiniti.

In un paio di casi è riconosciuto il rimborso delle maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato assicurato secondo criteri costruttivi che aumentano la resilienza del fabbricato alla penetrazione dell’acqua (cd. “Build Back Better”).

3.3 La rivalutazione del risarcimento del danno

Per il risarcimento dei danni coperti da garanzie opzionali, il valore delle merci si basa sul costo commerciale o sul costo industriale delle cose assicurate al netto dei residui del sinistro.

Il valore degli arredi generalmente si basa sul costo di ripristino, se il danno è parziale, oppure il costo di rimpiazzo, in caso di distruzione totale.

In alcuni casi, le merci e gli arredi possono essere assicurati a valore intero o a primo rischio assoluto, secondo la scelta del contraente.

3.4 Le esclusioni

Per quanto riguarda le merci (non assicurate dalla copertura obbligatoria), in più della metà delle polizze esaminate è presente la clausola che esclude i danni ai beni posti a livelli inferiori ad una determinata distanza dal suolo, in caso di alluvione, inondazione, esondazione.

4. Polizza parametrica

Sul mercato è presente una polizza che affianca alla copertura obbligatoria due garanzie aggiuntive – a pagamento – di tipo parametrico, per la prestazione di servizi di assistenza post evento e l’erogazione immediata di una somma di denaro per le spese di prima emergenza in seguito a sisma, alluvione, inondazione, esondazione (non frana). Le due garanzie aggiuntive devono essere acquistate congiuntamente, sono prestate entro i massimali e i limiti di indennizzo di polizza e si attivano al superamento di soglie predefinite dalla polizza per i singoli rischi coperti26

5. Iniziative delle compagnie e informativa agli assicurati

Dalle informazioni disponibili sul web emerge che le compagnie stanno avviando progetti di coassicurazione, anche in collaborazione con le associazioni delle imprese27, per offrire servizi integrati di coperture assicurative, attività di consulenza, piattaforme digitali per la gestione dei contratti e tariffe scontate per le imprese associate.

Quasi tutte le compagnie presentano sui siti web informazioni sui rischi catastrofali, che spiegano gli obblighi assicurativi, le coperture offerte, suggerimenti per la mitigazione dei rischi e la gestione dei sinistri, video e articoli informativi, pubblicizzazione di servizi di assistenza e pronto intervento e di servizi digitali (ad esempio, aggiornamenti meteo, mappe interattive dei rischi e reporting personalizzabili, FAQ).

Alcune polizze offrono sconti sulle tariffe della copertura obbligatoria per incentivare comportamenti virtuosi di prevenzione e mitigazione dei rischi (ad esempio, l’impiego di barriere antiallagamento e di impianti di aspirazione delle acque), in linea con quanto auspicato da IVASS con la precedente indagine.

6. Conclusioni

Dalla indagine emerge un quadro nel complesso positivo. Tuttavia, vi sono alcuni profili sui quali è possibile un ulteriore miglioramento.

In particolare:

  1. la determinazione del valore dei beni da assicurare continua ad essere, in diversi casi, affidata all’assicurato, mentre la compagnia verifica la congruità della somma assicurata solo al momento del sinistro. È importante che le compagnie adottino processi assuntivi che prevedano le verifiche di congruità della somma assicurata già al momento della sottoscrizione del contratto;
  2. si valuta positivamente l’adozione, da parte di molte imprese, di soluzioni operative quali l’anticipo sull’indennizzo, che consentono all’assicurato di sostenere tempestivamente le spese di pronto intervento necessarie a garantire la sicurezza, limitare i danni e continuare a utilizzare i beni ancora agibili;
    alcune delle condizioni previste per considerare assicurabile il fabbricato sono oggetto di attenzione da parte di IVASS al fine di verificarne la coerenza con la legge. IVASS sta intervenendo sulle compagnie interessate per i necessari approfondimenti;
  3. in relazione ai servizi di assistenza, quando previsto, dovrebbe essere chiarito che i costi degli interventi della società specializzata sono inizialmente a carico dell’assicurato e vengono rimborsati dalla compagnia solo se il sinistro è indennizzabile. In caso contrario, l’assicurato può comunque usufruire del servizio, sostenendone i costi, mentre la compagnia rimborsa generalmente i soli costi di chiamata;
  4. è auspicabile una elencazione unitaria e completa delle esclusioni nella sezione dedicata.