Intervista con l’Avvocato Salvatore Iannitti sulle Polizze Vita - ripubblichiamo - Il Broker.it

Intervista con l’Avvocato Salvatore Iannitti sulle Polizze Vita – ripubblichiamo

Abbiamo notato che l’intervista, inspiegabilmente, non è più presente nei nostri server. Per  questo l’abbiamo ripubblicata per le tante richieste pervenute in redazione.

 
I recenti fatti di cronaca hanno portato in auge la polizza vita, di cui in questi giorni i quotidiani si sprecano in analisi legate alla sua struttura ed alla sua funzione. Abbiamo ritenuto utile fornire anche noi il nostro contributo, tramite un’intervista all’Avvocato Iannitti (partner dello Studio Norton Rose Fulbright), esperto del settore assicurativo. Proprio in questi giorni l’Avvocato Iannitti (già menzionato da Chambers Europe tra gli esperti del settore) ha ricevuto nel gennaio 2017 il riconoscimento come Acritas Star Lawyer ed il Client Choice Award, conferitogli a Londra quale esperto del settore assicurativo in Italia.
Gli operatori del settore vorranno perdonare la semplicità dei temi su cui ci siamo soffermati, essendo stata l’intervista concepita per fornire ai non addetti ai lavori una chiave imparziale per l’analisi dei fatti di cronaca.
 
1. Domanda: Avv. Iannitti potrebbe illustrarci cosa si intende per assicurazione sulla vita, come si struttura il rapporto assicurativo in generale e quali sono i rischi assicurabili nelle polizze vita?
Risposta: Nella sua accezione elementare, l’assicurazione sulla vita è un contratto in virtù del quale l’assicuratore si obbliga nei confronti del contraente a versare una somma di denaro (a titolo di capitale o di rendita) al verificarsi di un evento incertus attinente la vita umana dell’assicurato, predeterminato dalle parti nel contratto.
Quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dall’assicuratore, il contrante è tenuto al pagamento di una somma, detta premio, che può essere versata in un’unica soluzione oppure in rate periodiche.
In base alla natura del rischio assicurato, le polizze vita vengono distinte in polizze: (i) per il caso morte (generalmente quelle più conosciute), qualora l’indennizzo consegua al verificarsi della morte del contraente o di un terzo; (ii) per il caso vita, qualora l’indennizzo consegua alla permanenza in vita del contraente o di un terzo ad una certa data; oppure (iii) miste, qualora il rischio assicurato consegua alternativamente alla morte dell’assicurato o alla sua sopravvivenza ad una certa data (in questo caso naturalmente il rischio si manifesta nel momento in cui si verifichi il primo tra i due eventi presi in considerazione).
Quanto al rischio oggetto di copertura, questo può riguardare la vita dello stesso contraente, ovvero la vita di un terzo (assicurato), del quale sarà generalmente necessario raccogliere il consenso (al chiaro fine di prevenire fenomeni criminosi da parte del contraente e/o del beneficiario).
Infine, l’assicurazione sulla vita può essere stipulata sia a favore del contraente stesso, sia a favore di un terzo beneficiario, al quale sarà quindi devoluta l’indennità assicurativa al verificarsi dell’evento assicurato; nel caso dell’assicurazione del rischio di sopravvivenza, il beneficiario potrà essere lo stesso soggetto assicurato.
2. Domanda: Che funzione svolge l’assicurazione sulla vita?
Risposta: tipicamente, una polizza vita svolge una funzione cosiddetta previdenziale, dal momento che ha la finalità di fornire al beneficiario (ovvero all’assicurato, nel caso dell’assicurazione sulla vita) i mezzi necessari per far fronte all’evento imprevisto legato alla vita umana. Nonostante tale finalità (rispecchiata nel favorevole regime fiscale cui sono soggette le somme oggetto di indennizzo), l’assicurazione sulla vita non è soggetta ai rigidi vincoli delle assicurazioni contro i danni, sicché:
(a) la stipula di una polizza sulla vita altrui non richiede un legame particolare tra il contraente e l’assicurato, non essendo necessario che il contraente abbia un interesse all’esistenza in vita dell’assicurato;
(b) parimenti, al fine di giustificare la designazione da parte del contraente (o dell’assicurato, se tale potere gli viene conferito dal contraente) non si richiede che il beneficiario si trovi in una situazione di dipendenza economica nei confronti del soggetto assicurato (come invece sarebbe lecito attendersi, data appunto la funzione previdenziale del contratto), diversamente da quanto invece avviene in altri ordinamenti.
Mi lasci dire, tuttavia, che il mondo delle polizze vita è molto più complesso di quanto non si immagini: oltre alle polizze che hanno la funzione previdenziale di coprire l’assicurato dal puro rischio legato alla morte, convivono difatti contratti che possono svolgere anche ulteriori funzioni:
(a) possono avere una funzione di mero risparmio, come nel caso del piano di accumulo associato ad una polizza assicurativa, che permette all’assicurato, da un lato, di accantonare un certo capitale tramite dei versamenti mensili e, dall’altro, lo garantisce in caso di suo decesso prima della scadenza del piano, prevedendo che in tal caso il capitale liquidato ai beneficiari sarà almeno pari a quanto avrà investito fino a quel momento. Anche il contratto di capitalizzazione realizza tale funzione, in particolare laddove preveda una rendita vitalizia a decorrere dalla scadenza del contratto; oppure
(b) possono avere una funzione di investimento, come nel caso delle polizze unit e index linked, particolarmente discusse di questi tempi per ragioni completamente diverse. Non potendomi soffermare in quest’occasione sui profili problematici caratterizzanti questa tipologia di prodotti (tra tutti, la compatibilità tra il trasferimento del rischio demografico alla compagnia ed il trasferimento del rischio di investimento sul cliente), mi limito solo a sottolineare come gli stessi siano dei veri e propri prodotti finanziari per via dello stretto collegamento che sussiste tra la prestazione principale prevista nel contratto e l’andamento dell’indice di borsa o del fondo a cui sono collegati; tanto da essere sottoposti alla disciplina dei prodotti finanziari prevista dal testo unico della finanza.
Anche tali contratti mantengono la natura di contratti di assicurazione sulla vita, prevedendo il pagamento della prestazione all’occorrere di una vita umana, a favore di un soggetto beneficiario. Si tratta tuttavia di prodotti talmente diversi nella struttura e nel funzionamento, che mentre i prodotti assicurativi finanziari sono ritenuti ad alto rischio di utilizzo per finalità di riciclaggio, i prodotti di puro rischio sono al contrario considerati a bassissimo rischio (essendo il riciclaggio sostanzialmente possibile solo in presenza di recesso o riscatto anticipato).
 
3. Domanda: Visto anche i recenti fatti di cronaca, potrebbe spiegarci la differenza tra una polizza sulla vita di un terzo e una polizza sulla vita a favore di un terzo?
 
Risposta: La ringrazio della domanda e condivido con lei la necessità di fare un po’ di chiarezza sul tema, visto anche l’eccessivo grado di approssimazione di alcuni nel distinguere i due casi. Essendo l’argomento complesso e considerando il suo esplicito richiamo ai recenti fatti di cronaca, ritengo interessante esaminare il profilo del consenso del terzo alla stipulazione di una polizza sulla sua vita o in suo favore.
 
Il nostro codice civile distingue chiaramente le due ipotesi in due diversi articoli, ossia rispettivamente l’articolo 1919, relativamente all’assicurazione sulla vita di un terzo, e l’articolo 1920 con riferimento invece all’assicurazione a favore di un terzo.
 
Rispetto alla prima ipotesi, la disposizione citata prevede espressamente la possibilità di stipulare delle assicurazioni sulla vita di terzi e altrettanto chiaramente pone un limite alla conclusione di tali contratti qualora il rischio assicurato sia la morte del terzo (ivi comprese, secondo una parte della dottrina, anche le assicurazioni a rischio misto), dal momento che ai fini della validità della stipula è necessario il preventivo consenso dell’assicurato (salvo nel caso in cui, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, all’assicurato sia stata attribuita la facoltà di nomina del beneficiario, così di fatto escludendo il rischio di fatti criminosi ai suoi danni).
 
Con riferimento invece alle polizze a favore di un terzo (con previsione cioè di un beneficiario distinto dal contraente) non si pone il tema del consenso del beneficiario, in quanto (per ovvie ragioni) il rischio assicurato resta sempre relativo alla vita dell’assicurato (che può essere, di nuovo, o il contraente stesso o un altro soggetto ancora) ed il beneficiario gode del diritto a percepire l’indennizzo al verificarsi dell’evento. In quest’ipotesi quindi, il consenso del beneficiario risulta meramente eventuale ed ha rilevanza unicamente ai fini della irrevocabilità del beneficio da parte del contraente (o dell’assicurato, laddove il diritto di designazione del beneficiario sia stato attribuito a questi).
 
4. Domanda: A quest’ultimo proposito, ci può dare qualche dettaglio in merito ai diritti e agli obblighi del beneficiario nelle polizze a favore di terzi?
Risposta: Il beneficiario acquista il diritto all’indennità assicurativa per effetto della semplice designazione nella polizza. La designazione può avvenire sia in sede di stipula del contratto di assicurazione sia successivamente, con comunicazione scritta del contraente all’assicuratore.
La designazione è valida ed efficace indipendentemente dall’accettazione del terzo o dalla sua dichiarazione di volerne profittare; in particolare, per la validità della designazione è irrilevante che il beneficiario ne abbia avuto conoscenza.
La designazione è inoltre sempre revocabile da parte del contraente, salvo che quest’ultimo vi abbia rinunciato espressamente per iscritto o che il beneficiario l’abbia accettata. La designazione si intende revocata implicitamente nel caso in cui il contraente receda dal rapporto, non avendo più interesse alla sua prosecuzione, e ottenga il cosiddetto valore di riscatto.
È importante sottolineare come la legittimazione attiva all’esercizio del riscatto (altro tema ampiamente dibattuto in relazione ai recenti fatti di cronaca) spetti sempre e soltanto al contraente (o, ove espressamente previsto, all’assicurato), anche se l’assicurazione sia stata stipulata a favore del terzo beneficiario. Questo principio ha tuttavia un’eccezione, in quanto si ritiene che nel caso di beneficiario irrevocabile (per rinuncia scritta del contraente alla revoca, ovvero per accettazione della designazione), il valore di riscatto (pari al valore della riserva matematica) in caso di recesso del contraente spetti al beneficiario.
5. Domanda: Alla luce di quanto sopra, cosa ritiene di poter suggerire sui fatti di cronaca per i quali si è tanto discusso delle polizze vita?
 
Risposta: Semplicemente che gli elementi da considerare sono talmente tanti che, senza conoscere i dettagli contrattuali, qualsiasi commento sulla rilevanza penale dei fatti è pura speculazione (soventemente in violazione del principio di presunzione di innocenza). Lascio invece ai commentatori specializzati le questioni connesse alla rilevanza politica dei fatti (ove mai veri), che non mi compete.

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