Abbiamo incontrato con grande piacere Avv. Andrea Maura e abbiamo dialogato con lui sul regolamento n.45 del 4 agosto 2020 e gli scenari legati a questa normativa.
In vista dell’entrata in vigore delle norme che IVASS e CONSOB hanno emanato quest’estate per completare il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva IDD (la scadenza è il 31 marzo 2021), pubblichiamo una serie di contributi dell’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles.
Avvocato Maura, con quale argomento vuole iniziare?
Inizierei dal Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto (traduzione italiana dell’acronimo inglese POG – Product Oversight Governance).
Diciamo subito che la materia è regolata da fonti europee (Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21.09.2017), direttamente applicabili e interne (artt. 30 decies e 121 bis, c. 2 del Codice delle Assicurazioni, introdotti seguito del recepimento della Direttiva IDD).
Il Regolamento 45 dà attuazione alla normativa nazionale.
Quali sono gli obiettivi del Regolamento?
Ricordiamo prima che cosa dice la normativa di rango primario. Le compagnie e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi devono:
- elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti;
- individuare, per ciascun prodotto, un mercato di riferimento, definizione che raccoglie le categorie di clienti cui il prodotto è destinato (c.d. mercato di riferimento positivo);
- individuare, per ciascun prodotto, le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo);
- adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
- trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
Ciò detto, il Regolamento disciplina l’approvazione dei prodotti assicurativi, chiedendo al produttore di identificare con sufficiente grado di dettaglio il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo, le categorie di soggetti ai quali il prodotto non può essere distribuito e di assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.
Il Regolamento gradua, poi, gli obblighi degli intermediari iscritti nelle diverse sezioni del RUI e prevede norme ad hoc per i processi di approvazione e distribuzione relativi agli IBIPs (prodotti di investimento assicurativi, come ad es. le polizze vita di ramo I rivalutabili o quelle di ramo III).
Quali sono le implicazioni per i produttori?
Il Regolamento indica gli elementi che i produttori devono considerare per definire il mercato di riferimento (positivo) anche in relazione agli IBIPs; viene disciplinato poi l’obbligo di individuare i gruppi di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo).
Per quanto riguarda il processo di monitoraggio degli IBIPs, il Regolamento individua gli elementi che possono incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto.
Vengono, inoltre, identificate le eventuali misure da adottare ad esito dell’attività di monitoraggio e disciplinati i flussi informativi tra le imprese di assicurazione produttrici e i distributori.
Veniamo ora al ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo.
L’organo amministrativo del produttore, oltre ad essere responsabile ultimo dell’osservanza delle norme in materia di POG, deve approvare e rivedere, almeno annualmente, la correlata politica di governo e controllo dei prodotti.
Attenzione! Se l’intermediario svolge un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo, anche l’organo amministrativo di quest’ultimo è responsabile del processo di approvazione dei prodotti assicurativi.
In particolare, l’organo amministrativo dell’intermediario produttore deve applicare la politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi approvata dall’organo amministrativo dell’impresa di assicurazione produttrice.
La funzione compliance deve, invece, monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi.
Le risultanze delle attività di verifica ed analisi dovranno essere riportate nella relazione annuale della funzione compliance di cui al Regolamento IVASS n. 38 in materia di sistema di governo societario e se funzionali al corretto controllo della rete distributiva, nella relazione sulla distribuzione di cui all’art. 46 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018.
E i distributori?
Prima di tutto chiariamo che per quanto riguarda le polizze danni e quelle vita di puro rischio (ad es. le polizze TCM), il Regolamento si applica a tutti i distributori, ivi compresi quelli comunitari operanti in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi, iscritti nell’elenco annesso al RUI (da ora gli “intermediari comunitari”).
In relazione ai prodotti IBIPs, invece, il Regolamento si applica solo ad agenti, broker, compagnie che svolgono direttamente attività di distribuzione ed intermediari comunitari, con l’esclusione dunque degli intermediari a titolo accessorio e di quelli di cui alla sez. D del RUI.
Nel primo caso l’esclusione è motivata dalla natura stessa e dai limiti di operatività degli intermediari a titolo accessorio, mentre nel secondo la stessa è giustificata dalla vigenza di norme ad hoc contenute nella Delibera CONSOB n. 21466/2020 del 29 luglio 2020.
A tal proposito ricordiamo ai lettori che la Delibera in questione è stata adottata per adeguare la disciplina contenuta nel Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018 e s.m.i.) alla Direttiva IDD.
Più nello specifico, che cosa prevede il Regolamento per i distributori?
I distributori devono conoscere le caratteristiche dei prodotti che distribuiscono ai clienti rientranti nel target market.
In particolare, essi potranno distribuire i prodotti assicurativi ai clienti rientranti nel cosiddetto mercato di riferimento effettivo, ovvero quello da loro individuato in base alle effettive esigenze, caratteristiche e obiettivi della clientela.
Non potranno, invece, procedere alla distribuzione nei confronti di quei i clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo effettivo, da identificare mediante l’indicazione delle ulteriori categorie di clienti alle quali il prodotto non può essere distribuito.
Anche in caso di collaborazione orizzontale, i distributori devono individuare un mercato di riferimento effettivo, nonché un mercato di riferimento negativo effettivo, i quali – come prevede il Regolamento – sono una specificazione del mercato di riferimento e una estensione del mercato di riferimento negativo individuati dal produttore e possono coincidere con gli stessi.
Importante: entrambi i target market dovranno essere comunicati dai distributori alle compagnie di assicurazione prima della distribuzione del prodotto assicurativo.
E per quanto riguarda il ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo?
In questo caso il Regolamento pone l’accento sugli intermediari iscritti nella sez. D del RUI, nell’ambito dei quali l’organo amministrativo ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo e approva il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all’articolo 10 del Regolamento.
La funzione di compliance monitora, invece, lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi.
Importante: il personale deve essere in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti assicurativi che intendono distribuire, nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.
Da ultimo il Regolamento ha individuato specifici sistemi di controllo interno anche in capo agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del RUI; tra le diverse disposizioni segnaliamo quella in base alla quale agenti, broker e intermediari a titolo accessorio mettono a disposizione dell’IVASS, su richiesta di quest’ultimo, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione e la documentazione relativa alle verifiche richieste dal Regolamento stesso, tra le quali quella inerente alla completezza dei flussi informativi.
Siamo sicuri che incontreremo a breve Avvocato Maura.
Mirko Odepemko per Redazione ILBROKER.IT
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