Infortuni & Co: definizioni ed esclusioni - Il Broker.it

Infortuni & Co: definizioni ed esclusioni

Benvenuti al primo appuntamento con la rubrica Infortuni & Co. che ci farà scoprire gli aspetti più interessanti, ma anche ripassare quelli comuni, del ramo. La rubrica, condotta da Gianni Villa Responsabile sinistri Employee Benefit di Willis Italia, è un’altra novità del 2015 insieme alla Tutela Legale.
Buona lettura a tutti, la redazione.
Intraprendiamo, con questo primo articolo, il “viaggio” all’interno della copertura assicurativa infortuni, un ramo con molte peculiarità. In queste uscite cercheremo di fare chiarezza su quelle che possono essere le garanzie prestate, le tipologie di coperture fino alla la gestione di un sinistro.
Iniziamo con la definizione di Infortunio ovvero ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili aventi per conseguenza la morte o una invalidità permanente totale o parziale.
La polizza garantisce all’assicurato il riconoscimento dei postumi invalidanti permanenti conseguenti l’infortunio patito. Inoltre,  se richiamate tra le garanzie acquistate, l’assicuratore fornisce all’assicurato il rimborso delle spese mediche connesse al danno patito, una diaria per i giorni in cui lo stesso ha avuto il gesso, una diaria per i giorni di ricovero, l’ITT (Invalidità Temporanea Totale) e infine l’ITP (Invalidità Temporanea Parziale).
Ma gli infortuni non sono tutti uguali, infatti gli stessi possono essere classificati in:
PROFESSIONALI:  ovvero quegli eventi occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale (ad esempio un operaio che sbatte la testa contro una trave)
EXTRAPROFESSIONALI: ovvero quegli infortuni occorsi durate le attività di carattere non professionale (ad esempio un tennista che giocando si lussa una spalla)
ITINERE: si classificano tali quei sinistri che avvengono durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l’uso dei mezzi di locomozione previsti dal D.L. 38/2000 art. 12.
La copertura è valida in tutto il mondo con l’unica limitazione del compimento del 75° anno di età, raggiunto il quale la copertura perderà la propria operatività.
L’ampiezza di tutela assicurativa ha delle limitazioni inserite  tra le esclusioni. Le principali sono:

  • Gli eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata salvo che per i primi 14 giorni qualora l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace. (Immaginate chi si è, purtroppo, trovato in Francia durante gli eventi di qualche mese fa)
  • La guida e l’uso, salvo quanto previsto da rischi volo, di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei.
  • Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
  • Gli eventi avvenuti sotto l’influenza di stupefacenti, psicofarmaci e allucinogeni assunti volontariamente.
  • I sinistri verificatisi in stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti in genere.
  • Dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione o radiazioni ionizzanti.
  • In occasione di pratica professionistica di qualsiasi sport.

Le esclusioni appena menzionate non possono essere oggetto di deroga.
Come in ogni contratto, possono essere inserite ulteriori limitazioni, esclusioni, ma anche estensioni, che riducono, annullano o aumentano i casi in cui l’assicuratore è obbligato, o non lo è, nei confronti del suo cliente.
Nella prossima uscita continueremo il nostro percorso, parlando delle varie tipologie di copertura e analizzando nello specifico il caso di decesso dell’infortunato.

0 Comments

Leave A Comment