Infortuni & CO: capitali assicurati e franchigie - Il Broker.it

Infortuni & CO: capitali assicurati e franchigie

Eccoci tornati all’appuntamento con la nuova rubrica “Infortuni & CO.” approfondimento sul ramo Infortuni e Malattia del dott. Gianni Villa, Responsabile sinistri Benefit di Willis Italia. In questa uscita ci spiegherà quali possono essere le tipologie di polizze e le loro peculiarità.
Buona lettura a tutti, la redazione.
Avevamo parlato, nel corso della precedente uscita, della differenza tra infortunio professionale, in itinere ed extra-professionale.
In questa uscita parleremo di come può essere stipulata la polizza infortuni. Tali coperture assicurative possono essere contratte a capitali fissi o a multipli di retribuzione. La differenza tra le due tipologie è sostanziale. Ma analizziamole singolarmente.
Per capitali fissi si intende che alla stipula del contratto assicurativo, viene stabilito il capitale assicurato per l’invalidità permanente.
Facciamo un esempio pratico per chiarire il concetto: Tizio stipula una polizza infortuni a capitali fissi per una somma assicurata di € 150.000,00; questo significa che, ogni suo punto percentuale di invalidità permanente vale 1.500,00€. In caso di sinistro questa somma verrà moltiplicata tante volte quanti sono i punti percentuali di invalidità riconosciuta e, detratta la franchigia contrattuale, darà indicazione dell’indennizzo da erogare.
Altra forma di copertura è quella che prevede i multipli di retribuzione annua lorda, che deve essere calcolata secondo quanto disposto dalla polizza. Solitamente in questo valore devono essere comprese le retribuzioni degli ultimi 12 mesi precedente alla data dell’infortunio oltre che eventuali ulteriori mensilità (tredicesima, quattordicesima, ecc…) o non ricorrenti (bonus, premi produzione, ecc…)
Deroga molto importante per la categoria dei dirigenti, secondo quanto disposto dal CCNL, è quella che fino a un multiplo di RAL (Retribuzione Annua Lorda) pari a 6 volte, l’indennizzo non viene decurtato di alcuna franchigia.
A prescindere dalla quota che rimane a carico dell’assicurato, qualora lo stesso deceda per cause diverse da quelle dell’infortunio Il diritto all’indennizzo cessa. Esiste però una condizione per la quale l’assicuratore debba erogare ugualmente l’importo agli eredi, questa situazione si verifica quando la compagnia ha già definito l’indennità o comunque ha offerto in misura determinata una liquidazione.
Focalizziamoci ora sulle tipologie di franchigie applicabili alla copertura infortuni attraverso l’ausilio di tre tavole grafiche.Franchigie1FRANCHIGIA ASSOLUTA: questa tipologia non produce indennizzo fino al raggiungimento della soglia a carico dell’assicurato. Una volta raggiunta l’indennizzo verrà ridotto detraendo tale percentuale.
FRANCHIGIA RELATIVA: la procedura è molto simile a quella della franchigia assoluta con la differenza sostanziale che, una volta superata la quota a carico dell’assicurato, l’indennizzo non viene decurtato di alcuna percentuale.
FRANCHIGIA ASSORBIBILE: questa tipologia combina le due precedenti creando una formula mista. Inizialmente viene verificato se il danno è superiore alla franchigia assoluta. Se così fosse, si effettua un’ulteriore passo per appurare il superamento anche di quella relativa. Le strade a questo punto sono due: se è inferiore viene pagata la differenza tra la franchigia assoluta ed il danno accertato; in caso contrario viene liquidato il danno interamente senza alcuna decurtazione.Franchigie2
FRANCHIGIA A SCAGLIONI : in questo caso si applicano delle differenti franchigie a scaglioni di capitale.Franchigie3
Nella prossima uscita analizzeremo alcuni casi pratici per riepilogare i concetti trattati fino ad ora.

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