Bentornati all’appuntamento con la rubrica “Il mondo RCA”. In questa uscita approfondiremo le formule tariffarie presenti sul mercato.
Abbiamo accennato nel precedente articolo che una delle due tariffe principalmente usata dal mercato è quella che utilizza le classi di merito. Questa tipologia è chiamata formula Bonus-Malus, per comprendere al meglio il meccanismo simuliamo due clienti:
Nel primo caso, il contratto di assicurazione verrà emesso inserendo il cliente nella classe di merito 14 in quanto, trattandosi del primo contratto, non esiste attestazione sullo stato di rischio. La tariffa proposta dall’assicuratore terrà conto di una serie di elementi oggettivi quali, ad esempio, età dell’assicurato e provincia di residenza.
Nel secondo caso, invece, il cliente possiede un documento che evidenzia la sua storia. L’assicuratore provvederà a convertire la classe di merito universale, CU, con la corrispondente classe interna e stabilirà il premio da sottoporre al cliente. Per questa tipologia di cliente è necessario valutare, oltre agli elementi appena citati, se nel nucleo familiare ci sia un soggetto di età inferiore a 26 anni, che possa condurre il mezzo. In tal caso la tariffa subirebbe una variazione a rialzo in quanto il rischio è differente, in linea teorica, rispetto ad una guida esclusiva di soggetti di età superiore.
In linea teorica perché trattandosi di evento aleatorio e non certo, non è possibile stabilire un criterio standard per effetto del quale un assicurato di 23 anni creerebbe sicuramente un sinistro, mentre un assicurato di 50 anni no. Tale distinzione è dettata da calcoli statistici che ci indicano che la propensione al rischio, forse per inesperienza, è più alta in soggetti appena, o da poco tempo, alle prese con la guida.
Quindi facendo esempi pratici e fornendo numeri e proporzioni a titolo d’esempio, il conducente junior pagherebbe 500€ all’anno per la propria copertura RCA mentre il conducente senior una somma di 300€ annui.
Con l’entrata in vigore del c.d. ”Decreto Bersani”, se nello stato di famiglia un soggetto detiene una classe di merito più bassa, il neo assicurato può prendere la medesima classe. In prima battuta può sembrare un’iniziativa positiva per i giovani assicurati, ma come dicono gli illusionisti “il trucco c’è, ma non si vede”.
È comprensibile che i due rischi non siano comparabili, pertanto l’assicuratore pur recependo la legge ed inserendo il giovane cliente in classe di merito 1, ad esempio, produrrà due offerte differenti. L’effetto di quanto detto porta al fenomeno per il quale padre e figlio siano inseriti nella medesima classe di merito ma paghino, a parità di mezzi assicurati, due premi diversi.
Chiarito il concetto per la stipula del contratto, è ora di analizzare come la classe possa variare da un anno all’altro.
La grafica proposta, ci indica chiaramente come il cliente che ha avuto un sinistro, si vedrà aumentare la classe di merito di due; in caso di assenza di sinistri, invece, la classe scenderà di un livello. L’aumento della classe comporta, ovviamente, la crescita del premio da corrispondere. Analogamente, la decrescita della classe di merito determina una diminuzione del costo della polizza.
Di più facile comprensione è la polizza con franchigia, ovvero un importo in euro che rimane a carico dell’assicurato. In questa tipologia non esistono classi di merito, come per la Bonus/Malus, ma il cliente a seguito di ogni sinistro con responsabilità principale o con responsabilità paritaria superiore al 50%, dovrà rifondere alla compagnia un importo prestabilito, ovvero la franchigia.
Per comprendere al meglio questo concetto, e una peculiarità di tale processo, analizziamo due ipotetici sinistri:
CASO 1 | CASO 2 |
Polizza RCA: franchigia € 250,00 per sinistro | Polizza RCA: franchigia € 250,00 per sinistro |
Danno: € 1.000,00 | Danno: € 100,00 |
Nel primo caso l’assicuratore del danneggiante, dopo aver effettuato la perizia per l’accertamento del danno, provvederà a pagare al terzo danneggiato il danno patito. Tacitata la controparte, l’impresa addebiterà al proprio cliente l’importo liquidato con il massimo della franchigia. Nella fattispecie, trattandosi di danno maggiore rispetto alla franchigia, la compagnia richiederà al suo assicurato l’intero importo della quota a suo carico, ovvero € 250,00.
Nel secondo caso, invece, l’assicuratore non potrà richiedere al cliente l’intero importo della franchigia in quanto la somma liquidata alla controparte è stata inferiore all’importo di € 250,00. Pertanto, nella richiesta di pagamento franchigia, verrà richiesto al cliente un importo di € 100, pari al valore del danno.
Per chi avesse piacere di cimentarsi con qualche calcolo potrà trovare, cliccando qui, alcuni esempi con cui testare il concetto della franchigia. Le soluzioni saranno pubblicate nella prossima uscita.
Non perdetevi il prossimo numero della rubrica, nella quale analizzeremo dettagliatamente i documenti propri del contratto RCA come Attestato di rischio, certificato di assicurazione e contrassegno.
Cliccando qui potrete accedere al Glossario aggiornato.
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