Il mondo RCA: Codice delle Assicurazioni Private - Il Broker.it

Il mondo RCA: Codice delle Assicurazioni Private

Bentornati all’appuntamento con la rubrica “Il mondo RCA”. In questa uscita, dopo aver analizzato il significato del contratto di assicurazione, andremo ad approfondire chi deve stipulare una polizza di responsabilità civile auto, e con quali modalità.
Le normative, a cui faremo riferimento, sono tratte dal Codice delle Assicurazioni Private che di seguito verrà indicato come CAP.
Questo codice viene emanato con il decreto legislativo del 7 settembre 2005, quando la normativa in ambito assicurativo era ancora molto farraginosa. Tale decreto, che ricopre una posizione basilare nel settore, si presenta subito molto ben articolato e specifico.
Analizzando brevemente l’indice del CAP, scopriamo che esso si compone di diciannove libri, ognuno dei quali tratta un argomento diverso entrando nel dettaglio di ogni aspetto del settore assicurativo e riassicurativo.
Il focus di questa uscita è su alcuni articoli appartenenti al Titolo X “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti”. L’estratto, con i testi completi degli articoli, le potrete trovare cliccando qui. Estratto Codice delle Assicurazioni Private
Secondo quanto detto nella precedente uscita, l’assicurazione RCA è obbligatoria per poter mettere in circolazione un veicolo. Pertanto, i primi due articoli del libro X vanno a definire quali mezzi hanno l’obbligo di contrarre una polizza di responsabilità civile. Questi sono tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi (art. 122 CAP) e i natanti, ovvero le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore e quei mezzi con stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate dotati di motore inamovibile superiore a tre cavalli di potenza. Pur non essendo un natante vero e proprio, ma essendone il propulsore, è obbligatorio assicurare anche il motore amovibile di qualsiasi potenza, a prescindere da dove verrà applicato (art. 123 CAP). Ovviamente, si intenderà coperto anche il natante sul quale è installato il motore assicurato.
L’obbligo di assicurazione sembrerebbe unicamente a carico dell’assicurando, che deve, prima di mettere in circolazione il proprio mezzo, stipulare un contratto di assicurazione. In realtà anche sull’assicuratore incombe un dovere simile. L’impresa di assicurazione, infatti, non può sottrarsi alla stipula di un contratto per la responsabilità civile, ma ha il diritto di verificare chi gli sta sottoponendo il rischio, prima di formulare un’offerta in linea con le tariffe stabilite preventivamente. Qualora l’assicurando accetti di far ispezionare il veicolo e/o di installare sulla propria vettura la c.d. “scatola nera” o dispositivi simili, riceverebbe, sempre in relazione alle tariffe standard, una percentuale di sconto sul premio. L’obbligo a contrarre è descritto nell’art. 132 del CAP.
Banalmente possiamo riassumere quanto sopra descritto dicendo che il rischio deve essere assunto, ma la compagnia può applicare la tariffa standard senza alcuna scontistica se il cliente non collabora.
Un aspetto fortemente e importante è che l’obbligo a contrarre non è applicabile alle garanzie accessorie, infatti, non essendo obbligatorie per legge, sono a completa discrezione delle imprese di assicurazione.
A questo punto però, l’assicuratore deve poter valutare il potenziale cliente attraverso uno strumento unico per tutte le compagnie che gli permetta di conoscere la storicità dell’assicurando. Il documento in questione è l’attestato di rischio, ovvero un documento sul quale è riportata la storia del cliente attraverso una tabella che prende in esame gli ultimi 5 anni di contratto segnando, per ognuno di essi, eventuali sinistri di responsabilità civile. Anche in questo documento, come per l’obbligo a contrarre, non sono riportate le garanzie accessorie, pertanto un sinistro incendio o cristalli non viene menzionato nell’attestato.
Questo documento rimane valido, in caso di cessazione del rischio, per cinque anni. In alternativa, ogni annualità ne viene emesso uno nuovo con l’evidenza dell’anno trascorso. Tale validità è volta a conservare il comportamento del cliente nell’eventualità della stipula di una nuova polizza.
Se questo meccanismo non esistesse, secondo il regolamento, ogni nuovo contratto dovrebbe essere stipulato inserendo il nuovo cliente in classe di merito 14, salva l’applicazione del c.d. “decreto Bersani” che offre la possibilità di acquisire la classe di merito di una persona del proprio nucleo familiare.
La classe di merito è un concetto che introduce il tema delle formule tariffarie. Ma prima occorre specificare che esistono due classi di merito: la prima fornita dalla compagnia con cui si ha la polizza o con la quale si stipula il primo contratto; la seconda, invece, è quella universale meglio conosciuta come CU che stabilisce la base sulla cui le compagnie possono quotare un rischio proveniente da un altro assicuratore. Per fare ciò vengono usate le tabelle di conversione predisposte da IVASS e riportate nelle CGA di polizza.
Non perdetevi la prossima uscita, nella quale analizzeremo dettagliatamente le formule tariffarie presenti sul mercato assicurativo.
Vi ricordo che per qualsiasi dubbio, domanda e richiesta di approfondimento potete lasciare un messaggio al fondo dell’articolo, sarò felice di rispondervi.
Federico Savoca.

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