Eccoci con la prima importante puntata riferita al Grossista da Incubo (chi non avesse ancora letto l’introduzione alla nostra rubrica può leggerla cliccando qui), la nostra rubrica in esclusiva, che cerca di darvi uno strumento facile e fruibile per capire con chi avete a che fare e, soprattutto, se il grossita scelto può rappresentare un intermediario sicuro e preparato, cioè un ottimo partner per voi.
Dunque iniziamo con questo nuovo numero.
L’intermediario grossista o collocatore, sia “Broker Wholesale” che “Underwriting Agency”, la cui attività non è ancora disciplinata nello specifico dalla attuale normativa, è il soggetto che seleziona/ricerca/contratta prodotti assicurativi o da segnalare all’intermediario dettagliante (agente-broker retail o proponente), fornendo agli stessi adeguata consulenza ed assistenza tecnica. L’intermediario retail, grazie alla consulenza del grossista, può così mettere a disposizione le coperture più adeguate alle esigenze del cliente a condizioni che non riuscirebbe altrimenti ad ottenere.
Con il Decreto Crescita 2.0 (Decreto Legge 179/2012) vengono rimossi i limiti di distribuzione orizzontale dei prodotti assicurativi, permettendo all’art. 22 comma 10 la stipula di accordi di collaborazione reciproca tra tutti gli intermediari di assicurazione (agenti, brokers, banche, intermediari finanziari) per l’intermediazione dei prodotti assicurativi anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati, creando maggiori libertà tra gli operatori del settore, col fine di stimolare la concorrenza sul mercato assicurativo.
Naturalmente l’attività di intermediazione svolta in regime di collaborazione tra intermediari deve essere portata a conoscenza dell’assicurando secondo i principi di diligenza, correttezza e trasparenza vertenti in capo agli intermediari e in particolare del modello 7B in materia di informativa precontrattuale, in cui l’intermediario retail dovrà indicare l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto nell’ambito della collaborazione dell’intermediario wholesale.
L’informativa in questo svolge una funzione di garanzia nell’individuare i soggetti responsabili degli eventuali danni sofferti dal cliente. Infatti gli intermediari che collaborano nell’attività di intermediazione rispondono in solido dei danni sofferti dal cliente ex art. 2055 del Codice Civile ed art. 22, comma 11 Decreto Legge 179/2012.
Per questo motivo tra gli obblighi previsti in capo agli intermediari assicurativi è necessario non solo la stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, ma – a maggiore tutela degli Assicurati – per i Broker di Assicurazione è anche necessario aderire ad un Fondo di Garanzia costituito presso la CONSAP ex art. 115 Decreto Legislativo 209/2015, per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che non sia stato risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui sopra.
Tuttavia, ove il fondo dovesse operare, lo stesso ha l’obbligo di regresso nei confronti di tutti gli intermediari in collaborazione dei quali dovesse essere posto o collocato il contratto di assicurazione. Anche nel caso dell’operatività della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale sussiste il diritto di regresso in capo alla Compagnia assicurativa che ha risarcito il danno verso gli altri intermediari che hanno fatto parte della catena di intermediazione.
Molte coperture assicurative di RC Professionale degli intermediari, infatti, recepiscono con apposite estensioni i rischi derivanti dalla collaborazione tra intermediari estendendo appunto la copertura alla Responsabilità professionale alla collaborazione con altri intermediari ex art. 22, comma 11 Decreto Legge 179/2012, altre coprono anche l’eventuale azione di regresso del Fondo di Garanzia dei Brokers.
Per tutelarsi appieno dai rischi derivante dalla Responsabilità Solidale derivante dei danni sofferti dal cliente ex art. 2055 del Codice Civile ed art. 22, comma 11 Decreto Legge 179/2012 e dalle Compagnie di Assicurazione, è evidente che il singolo intermediario debba preoccuparsi di selezionare accuratamente gli intermediari con cui entra in collaborazione secondo parametri che gli permettano, in un ottica di Risk Managment della propria attività di intermediazione, al fine di ridurre e minimizzare i rischi per se stesso e per i suoi clienti.
È del tutto evidente infatti che, ove un intermediario retail che per offrire al proprio cliente un prodotto più adeguato rispetto a quello che può mettere a disposizione la compagnia con cui egli ha mandato diretto, dovesse incappare in un intermediario grossista che non abbia i giusti requisiti di professionalità, trasparenza e solidità economico-finanziaria necessari, questo produrrebbe un doppio danno per il cliente in quanto da un lato, il cliente potrebbe trovarsi privo di copertura (ad esempio per il mancato pagamento del premio all’assicuratore), dall’altro, doversi rivolgere all’assicuratore di RC professionale del Broker o al Fondo di Garanzia dei Broker per il risarcimento del danno derivante dall’aver sottoscritto e pagato (ad un intermediario privo di liberatoria ex art. 118 del Codice delle Assicurazioni) un premio per una polizza assicurativa che, al momento del sinistro non risultava essere stata pagata all’assicuratore stesso.
In questa puntata ci soffermeremo sui requisiti di solidità economico finanziaria, affrontando altre tematiche nelle prossime puntate.
Che l’interesse alla stabilità e solvibilità possa essere esteso, oltre che verso la Compagnia di assicurazioni, anche per esempio tra broker retail e broker wholesale, nella suddivisione di responsabilità, è necessario per garantire maggiore tutela da eventuali danni sia l’assicurato che l’assicuratore.
Tranne il caso delle società di brokeraggio quotate in borsa, o di qualche Agenzia partecipata o controllata da compagnie di Assicurazioni, un vero e proprio obbligo di informazione riguardo alla stabilità finanziaria degli intermediari di assicurazione (broker ed Agenti) nei confronti di altri intermediari non esiste se non sotto forma del più generale principio di correttezza nei rapporti tra colleghi, così come da Codice deontologico degli intermediari.
È la necessità di sicurezza dei mercati e dei rapporti tra gli operatori economici a spingere alcune imprese di intermediazione a rendere note determinate informazioni economico-finanziarie e di corporate governance per comprovare e garantire l’affidabilità e la solidità finanziaria ed organizzativa anche tramite agenzie terze di scoring o di rating.
Bisogna, inoltre, tenere conto del fatto che generalmente l’intermediario wholesale è una società di capitali ed in quanto tale presenta gli stessi obblighi di trasparenza e di bilancio previsti dalla presente normativa, non ultimo il Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015, recante novità in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, cosiddetto “Decreto Bilanci”, le cui nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2016. In particolare, l’art.6 comma 2 del decreto introduce l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario ai fini della redazione del bilancio d’esercizio. Il nuovo art.2423 del Codice Civile al primo comma stabilisce che, gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito da: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa.
Dalla lettura del bilancio e da tutti le informative di legge è possibile non solo capire i motivi che hanno determinato il risultato economico in esso indicato, ma di formulare pareri attendibili sull’evoluzione delle gestioni future e quindi guidare al meglio le decisioni sulla scelta per esempio di quale intermediario assicurativo wholesale selezionare per una collaborazione stabile.
Oltre alle informazioni relative al bilancio, sono indicativi in termini di professionalità e affidabilità di un intermediario wholesale l’adesione, per esempio, al Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231 del 2001 e del Codice Etico, nonché il rilascio del Rating di Legalità delle imprese dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e di altre società terze di Rating o di Scoring che certifichino la solidità economico-finanziaria e la puntualità dei pagamenti. A tal proposito è interessante segnalare l’esistenza del Codice Italiano Pagamenti Responsabili, iniziativa di autodisciplina delle imprese promossa da Assolombarda prima e adottata da Confindustria sul modello del Prompt Payment Code britannico, che comporta l’impegno per le aziende che aderiscono a osservare la puntualità nei pagamenti.
Per quanto concerne l’analisi del bilancio, da questo è possibile comprendere la solidità di una impresa facendo l’analisi di solvibilità della stessa.

Non volendoci addentrare sugli elementi qualificanti che devono essere analizzati per una analisi degli indici di bilancio, riteniamo utile segnalare che pressoché tutte le imprese “corporate” utilizzano obbligatoriamente procedure di qualità per valutare i propri fornitori, siano essi fornitori di materie prime, semilavorati o beni e servizi di consumo (nel nostro caso, fornitori di coperture assicurative in qualità di intermediari wholesale) in un’ottica di business continuity, utilizzano informazioni commerciali di società private (a titolo esemplificativo Cerved, Cribis, etc) che aggregano informazioni ottenute sia tramute dati ufficiali di CCIAA sia tramite informazioni riservate basate sulle concrete esperienze di pagamento di quell’impresa.
Da un recente sondaggio (che trovate qui) de “Il Broker”, in collaborazione con Barrington & Partners, abbiamo notato che solo un 10% degli intermediari intervistati chiede e legge il bilancio del grossista. Questo è un dato preoccupante perchè per la responsabilità solidale qualsiasi irregolarità ed errore del grossista, sarà responsabile anche l’intermediario proponente che vi ha collaborato. Diventa focale ed importante questo passaggio per una partnership impostata e gestita in modo prudenziale anche a tutela, ovviamente, del cliente finale.
Questa basilare precauzione, oltre che tutta un’altra serie di valori professionali e reputazionali dell’intermediario whalesale, sono alla base di questa prima puntata che finisce qui.
Strumento fondamentale per voi:
Per non ricadere in un grossista da incubo, abbiamo pensato fosse importante, per tutti voi, una check list che possa rappresentare il metro di valutazione (per scaricarla cliccare qui – check-list ) prima di collaborare con un intermediario grossista. Ovviamente tale check list sarà completata ad ogni numero della rubrica.
PROSSIME PUNTATE
Il 15 novembre pubblicheremo PRIMO CASO STUDIO: Il Grossista riceve una ispezione dell’IVASS.
Prossimo Numero a Dicembre e analizzeremo il secondo parametro. L’importanza della Compliance nella scelta del Grossista. (231, Rating Legalità, Collegio Sindacale, etc.)
La redazione










