Editoriale: "Responsabilità penale del gestore del sito" - Avv. Gian Carlo Soave - Il Broker.it

Editoriale: "Responsabilità penale del gestore del sito" – Avv. Gian Carlo Soave

Riteniamo opportuno menzionare un’interessante e recente sentenza della Suprema Corte in tema di responsabilità penale del gestore del sito. 
La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione della responsabilità del gestore di siti internet in ragione delle espressioni utilizzate dai visitatori del sito, affermando che è responsabile il gestore del sito che, venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio di un’espressione pubblicata da un visitatore, ometta di rimuoverla con la tempestività del caso.
Nella fattispecie concreta il gestore di un sito internet era accusato del reato di diffamazione aggravata (ex articolo 595, comma terzo, del Codice Penale), in concorso con un visitatore del sito dallo stesso gestito, in quanto quest’ultimo aveva pubblicato alcune espressioni diffamatorie nei confronti di un soggetto terzo.
Assolto in primo grado, a seguito dell’appello proposto dalla Procura competente, veniva condannato anche al risarcimento del danno civilistico cagionato alla persona offesa.
Contro la sentenza di condanna, l’imputato avanzava ricorso per Cassazione, sostenendo in via principale il fatto che il commento era stato inserito autonomamente dal visitatore del sito, senza alcun intervento del gestore.
Avendo avuto conoscenza di tale contenuto diffamatorio, secondo il pensiero della Suprema Corte, il gestore del sito avrebbe dovuto adoperarsi per rimuoverlo e evitare di renderlo visibile e conoscibile ad altri visitatori.
In ragione di tale condotta omissiva, il gestore avrebbe favorito la diffusione dell’espressione diffamatoria e così l’aggravamento del danno nei confronti del terzo offeso.
Secondo questo pronunciamento, il gestore del sito risponderebbe, non in quanto responsabile del sito, ma per non aver adempiuto ad un preciso obbligo di rimozione di ogni contenuto offensivo pubblicato sul proprio sito, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.
 
Avv. Gian Carlo Soave.

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