Continuiamo la nostra rubrica sul blog “Il Broker”, ritornando su un tema che avevamo già trattato nel nostro primo intervento.
In particolare, ci concentreremo sui rapporti intercorrenti tra industria assicurativa e rivoluzione digitale. Come avevamo avuto modo di dire, l’industria assicurativa sta investendoingenti capitali nello sviluppo di nuovi prodotti, adatti ad un diverso scenario di riferimento, sempre più vicino ed attuale.
In tale contesto sono molteplici gli esempi di prodotti e processi innovativi, che hanno visto la luce anche grazie alla presenza di un contesto normativo – regolamentare particolarmente favorevole.
Tutto ciò può succedere (e in alcuni casi è già successo) anche in Italia, dove il nostro legislatore negli ultimi tempi ha mostrato interesse per i cambiamenti tecnologici, che oramai influenzano la nostra quotidianità (pensiamo, per esempio, alle nostre vetture iper connesse o agli elettrodomestici di ultima generazione, che è riduttivo chiamare tali).
Oltre alle definizioni di “Blockchain” e “Smart contract”contenute nel “Decreto Semplificazioni” (D.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019), infatti, possiamo ora contare su un nuovo intervento in materia di Fintech.
Di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando del recente “Decreto Crescita” (D.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019), nell’ambito del quale troviamo una serie di disposizioni (per chi volesse approfondire, contenute nell’art. 36) che in prospettiva e fatto salvo il rispetto dei termini previsti per l’emanazione delle“norme attuative” da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (180 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge 58/2019), potrà dotare il nostro sistema di una “Regulatorysandbox” nel settore FinTech.
Di che cosa si tratta?
Cerchiamo di spiegarlo con parole semplici, partendo dal concetto di “sandbox”.
Nel linguaggio comune anglosassone, con il termine in questione si intende il recinto di sabbia all’interno del quale possono giocare i bambini in sicurezza; sicurezza che troviamo anche nell’impiego del termine in ambito informatico, quando, ad esempio, una nuova applicazione viene testata in un “ambiente” protetto.
Lo stesso può avvenire nel contesto normativo, laddove il legislatore intenda concedere agli operatori di un determinato settore la “libertà” di poter sperimentare servizi e processiinnovativi basati sulle nuove tecnologie, il tutto – come nel nostro caso – sotto l’occhio attento delle Autorità di Vigilanza.
Da segnalare che l’iniziativa del nostro legislatore è particolarmente interessante e di ampio respiro, perché intende prende in considerazione il settore finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, senza limitarne la fruizione a determinati soggetti (ad es. “start up”).
Da qui la necessità che le “norme attuative” che dovranno fissare i paletti entro i quali gli operatori potranno muoversi, siano emesse dal già citato MEF, sentiti i Regulator dei diversi comparti interessati, ovvero Banca d’Italia, Consob e IVASS.
Vedremo quali saranno gli sviluppi futuri di questa interessante novità e se la stessa sarà in grado di replicare/creare iniziative di successo, come accaduto in altri paesi europei.
Non ci resta, allora, che attendere il prossimo pezzo, nella certezza che non ci mancheranno gli argomenti di cui parlare!
Avv. Andrea Maura
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