Nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 marzo, il Governo ha approvato il Decreto per la stabilità e l’integrità dei mercati, anche noto come Decreto Brexit.
Parliamo degli effetti sul mercato assicurativo con l’Avvocato Iannitti, partner responsabile del dipartimento assicurativo dello studio legale Norton Rose Fulbright.
Odepemko: Buonasera Avvocato, prime sensazioni a caldo?
Iannitti: E’ ancora presto per tracciare un bilancio preciso, considerato che mancano le interpretazioni ufficiali delle Autorità di Vigilanza e che alcune disposizioni non sono invero chiarissime. In generale, la sensazione è che l’approccio del Governo sia stato ben più duro di quanto non fosse stato lasciato intendere con il Comunicato Stampa del MEF. Un effetto probabilmente anche dovuto all’inasprirsi delle posizioni negoziali delle varie parti politiche coinvolte nel negoziato sull’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord dall’Unione Europea, che sta conducendo all’Hard Brexit di cui il Decreto Legge va ad occuparsi.
Odepemko: quali norme in particolare la lasciano perplesso?
Iannitti: la norma che si riferisce agli intermediari con sede legale Regno Unito vieta con effetto immediato l’esercizio di attività distributive nel territorio italiano, facendo tuttavia salve le “le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere” che potranno essere poste in essere per un periodo eccedente i sei mesi. Non è dato intendersi agevolmente cosa si intenda con ciò, ossia (ad esempio) se tali “operazioni necessarie” si debbano risolvere nel recesso dagli accordi di distribuzione esistenti o invece possano estendersi anche alle attività necessarie al fine di agevolare il passaggio del cliente al partner subentrante (in molti casi, immagino, società parte dello steso gruppo e nel frattempo costituite in Europa).
Odepemko: Interessante. Altre anomalie o vuoti da segnalare?
Iannitti: Personalmente ho trovato ambiguo ed inefficace il riferimento al divieto per gli intermediari di “rinnovare tacitamente gli accordi esistenti”, che mi sembra riferito agli accordi distributivi e non alle polizze intermediate ante-Brexit e rinnovate tacitamente dopo la data di effetto del recesso.
Odepemko: Cosa ci dice invece delle disposizioni riguardanti il versante delle compagnie?
Iannitti: La questione è naturalmente più complessa, ma è stata risolta ispirandosi per certi versi alla disciplina – già esistente – in materia di perdita di licenza. Le nuove assunzioni sono vietate e le clausole di rinnovo tacito divengono inefficaci; durante il periodo transitorio (18 mesi e non 6 come per gli intermediari), le compagnie potranno continuare a gestire i contratti e le coperture in essere, anche pagando i sinistri. Una finestra che dovrebbe garantire la gestione dei rischi short tail (considerato che le clausole di rinnovo tacito sono inefficaci ed i contraenti avranno il diritto di uscire dalle polizze poliennali), mentre dovrebbe solo posticipare il problema sui rischi long tail (salvo che l’impresa riesca nel frattempo a liberarsi dal portafoglio).
Odepemko: grazie molte avvocato, uno scenario più chiaro a quanto pare. Son sicuro che non mancheranno comunque punti soggetti ad interpretazione!
Iannitti: Senz’altro, ad esempio il Decreto fa dichiaratamente riferimento alla necessità di evitare alcun pregiudizio ai danni dei contraenti, assicurati ed aventi diritto, ignorando (volutamente?) il mondo dei rapporti tra intermediari.
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