DDL Concorrenza: novità per la RC Auto - Il Broker.it

DDL Concorrenza: novità per la RC Auto

Con l’approvazione del Disegno di Legge Concorrenza, il legislatore ha posto in atto una serie di interventi per rimuovere gli ostacoli che limitano l’apertura dei mercati. Altro obiettivo del disegno di legge è continuare a sviluppare la concorrenza e garantire sempre di più la tutela del consumatore, soprattutto alla luce delle nuove normative europee in materia.tribunale
Corposo l’intervento in ambito assicurativo, al quale sono stati dedicati quattordici dei trentatré articoli inseriti nel DDL. Il settore maggiormente trattato è, come sempre, la RC Auto che anche in questo caso è oggetto di svariate implementazioni normative data la sua complessa natura.
Tema molto attuale è l’implementazione delle misure per evitare le frodi assicurative in costante aumento e con  molte sfaccettature ancora da approfondire e normare. Ma non solo, novità anche sulla gestione sinistri e sulla stipula delle polizze di assicurazioni.
Per meglio comprendere le principali modifiche, metteremo a confronto in un prima e dopo alcuni articoli oggetto di modifica.
Art. 132
(Obbligo a contrarre)
1-Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto.
Art. 132
(Obbligo a contrarre)
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità delcontraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell’archivio antifrode istituito presso l’I.V.ASS. di cui all’art, 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».
All’attuale articolo 132 totalmente stravolto come si può notare dai due testi, si affiancheranno gli articoli 132-bis e 132-ter che normano, di fatto, gli obblighi in capo agli intermediari e le percentuali di sconto da applicare obbligatoriamente nel caso in cui l’assicurato accetti una serie di condizioni contrattuali.
Nello specifico si tratta di installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo e nello specifico che rilevino sinistri e l’entità degli stessi. Un esempio di questo tipo di presidio è certamente la scatola nera o simili.
Un altro strumento che porta, se installato, a particolari riduzioni di premio è quello che rileva il tasso alcolemico del conducente. Qualora lo stesso risultasse maggiore rispetto a quello consentito dalla legge, il motore rimarrebbe bloccato non permettendo al guidatore di utilizzare il mezzo.
A sinistro verificato invece, l’assicuratore ha previsto ulteriori riduzioni se il proprio cliente rinuncia alla cedibilità del credito senza il consenso dell’assicuratore. In termini più semplici l’assicurato, prima di sottoscrivere il modello di cessione del credito a favore del riparatore, dovrebbe chiedere il consenso all’assicuratore per ottenere uno sconto sul premio.
Altra fonte di riduzione di premio è la scelta del risarcimento dei danni in forma specifica in alternativa al risarcimento per equivalente. Nel secondo caso l’assicurato deve fornire informazioni circa il riparatore e permettere all’assicuratore, comunicandogli il termine massimo, di visionare e verificare l’entità del danno prima che siano iniziate le riparazioni.
Novità rilevanti in merito allo stato di rischio, ovvero la carta d’identità dell’assicurato, per recepire le modifiche legate ai presidi di sicurezza e a quanto disposto dal “neonato” articolo 132-ter relativo agli sconti obbligatori.
Art. 134
(Attestazione sullo stato del rischio)
4-L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135.
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazione peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
4-quater. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
Passando alla parte sinistri, in ottemperanza dell’art. 143 del C.A.P. , la dichiarazione testimoniale dovrà pervenire nei termini entro il quale deve essere presentata la richiesta di risarcimento. La presenza di testimoni, dovrà anche essere indicata nella denuncia alla compagnia. Se non contenute in eventuali verbali redatti dalle autorità, le dichiarazioni di testimoni che perverranno in un momento successivo a quello della denuncia saranno ritenute inammissibili.
In caso di giudizio, il giudice non ammetterà le testimonianze non reperite nelle modalità prescritte salvo che, sia stato oggettivamente impossibile reperire nei tempi corretti, le dichiarazioni di chi ha assistito al sinistro. In questo caso il giudice potrà convocare i testimoni perché relazionino in merito all’incidente. È sempre facoltà del giudice richiedere i dati a IVASS per avere notizia circa il coinvolgimento dei testi in più di tre cause riguardanti la circolazione di veicoli o natanti negli ultimi cinque anni.Tale verifica non si applica alle autorità di polizia e agli ufficiali chiamati a testimoniare.
Ulteriore novità, è l’introduzione dell’art. 145-bis “Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici.” Molto importante questa implementazione in quanto determina l’ammissibilità, quale prova nei procedimenti civili, dei dati scaricati dai tali dispositivi salvo che non sia provata la manomissione o il mancato funzionamento.
In merito alla cessione del credito derivante da sinistri auto o natanti, è inserita nel nuovo articolo 149-bis che sancisce l’obbligo di presentazione della fattura per l’emissione del pagamento a favore del riparatore che ha eseguito i lavori.
Per chi avesse piacere di visionare il testo completo del DDL potrà cliccare qui, oppure visitare il sito www.governo.it
Buona lettura,
Federico Savoca.

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