Come sono "cattive" le compagnie - Il Broker.it

Come sono "cattive" le compagnie

Bentornati all’appuntamento con la rubrica Come sono “cattive” le compagnie.
Dopo aver visto la parte prettamente procedurale e normativa e quali sono le operazioni che precedono la erogazione delle sanzioni, iniziamo con inquadrare il ramo oggetto del maggior numero di sanzioni erogate: la RC Auto.
Con la sua normativa in continua espansione, oltre che con il bacino d’utenza più elevato, questo ramo si classifica al primo posto tra quelli maggiormente sanzionati dall’Organo di Vigilanza.
È evidente, quindi, che la sezione dedicata alle sanzioni RC Auto ricoprirà la maggior parte della nostra rubrica.
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Il primo caso su cui andremo a porre maggiore attenzione è la circolazione sul territorio italiano di veicoli immatricolati in Stati esteri. Sempre di più, sulle nostre strade, possiamo notare come le targhe “battano bandiera” di uno stato diverso rispetto a quello italiano. Partendo dal presupposto che non ci sia alcun tipo di problematica se il mezzo circola provvisto di copertura assicurativa, è opportuno conoscere quale sia la normativa di riferimento che crea non pochi problemi alla compagnie italiane.
L’articolo del Codice delle Assicurazioni Private di riferimento per il tema è il 125 dal titolo Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri. La norma tratta, nei suoi sette commi, di come possa essere assolto l’obbligo di copertura assicurativa necessaria per la circolazione nella Penisola.
Primo caposaldo della norma è che chiunque circoli su territorio italiano è obbligato ad avere opportuna copertura assicurativa per l’intera permanenza nella Penisola. I metodi per assolvere questo obbligo presentano differenze legate alla tipologia del mezzo e dallo Stato di origine.
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In caso di natanti, infatti, l’obbligo consta nel contrarre una polizza di responsabilità civile natanti oppure nel possesso da parte del conducente di certificato internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di assicurazioni estero e accettato dall’Ufficio Centrale Italiano (UCI).
Discorso un po’ diverso per quanto riguarda i veicoli propriamente detti. Per questa seconda categoria esiste una distinzione tra veicoli immatricolati in uno Stato Membro e quelli registrati in uno Stato Terzo. I primi, infatti, possono assolvere l’obbligo di assicurazione avendo ricevuto la garanzia da parte dell’Ufficio Centrale Italiano che risarcirà i danni cagionati dalla circolazione in base ad accordi stretti con gli assicuratori nazionali di origine e riconosciuti dall’Unione Europea. Al contrario per i veicoli immatricolati in uno Stato Terzo, l’obbligo si considera assolto se il conducente ha contratto una copertura c.d. di “frontiera”, quando lo stesso è in possesso della Carta Verde oppure quando l’UCI si renda garante per il pagamento degli eventuali danni cagionati e quando UE abbia tolto l’obbligo di verifica da parte degli Stati Membri del controllo della polizza di RC Auto immatricolati in Stato Terzo.
Cominciamo ad avvicinarci al vivo dell’articolo che è quella che, se non rispettata, crea il presupposto per l’erogazione delle sanzioni: il risarcimento dei danni. L’organo preposto a tale processo è l’UCI. Ipotizziamo ora un caso pratico e analizziamone l’iter.
 
Durante la vacanza una coppia urta accidentalmente una vettura parcheggiata facendo manovra con il camper. Una volta giunta la controparte e constatato il danno, le parti sottoscrivono la CAI descrivendo la situazione in maniera precisa e completa.
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Il danneggiato si rivolge al proprio assicuratore chiedendo che venga attivata la procedura per il risarcimento del danno. Non trattandosi di indennizzo diretto, vista l’immatricolazione non italiana del danneggiante, l’assicuratore fornisce il modulo di richiesta danni da inviare all’UCI.
Il danneggiato, che ovviamente necessita della macchina, si trova a dover inoltrare una richiesta di risarcimento ad un Organo che, semplificando al massimo il concetto, deve pagare per conto della compagnia del danneggiante. Il malcapitato non si perde d’animo e compila in ogni sua parte il modello e lo inoltra con raccomandata all’UCI.
L’Ufficio Centrale Italiano, ricevuta la richiesta danni, provvede a nominare l’impresa alla aiuto.jpgquale l’assicurazione estera ha affidato la gestione dei sinistri avvenuti in territorio italiano. Questa delegata diventerà, a tutti gli effetti, il soggetto che procederà con la nomina di un fiduciario per la stima del danno e con la successiva formulazione dell’offerta o a fornire le motivazioni per le quali non intende risarcire il danno.
Se le cose procedessero con regolarità, entro tre mesi il danneggiato verrebbe risarcito e quindi il sinistro definito. Nel nostro caso, però, questo non succede e decorsi i tre mesi il danneggiato decide, seguito svariati solleciti, di inviare un reclamo formale all’IVASS. Le motivazioni di tale esposto sono quelle di non aver ancora ricevuto un pagamento o delle motivazione per le quali questo non gli sia dovuto. Tralasciando l’aspetto puramente procedurale già visto nella precedente uscita, IVASS effettua una verifica sul perché non si sia provveduto ad effettuare il pagamento e, nel caso in cui non sia stata comunicata la motivazione di diniego, procede con la contestazione della violazione.
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Nella prossima uscita analizzeremo un tema, quello dell’attestazione sullo stato di rischio, che nel corso del 2015 ha subito una radicale modifica con la pubblicazione del regolamento n.9 del 29 maggio 2015 emanato da IVASS.
Federico Savoca

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