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Avvocato della Famiglia – Assegno Divorzile – Avv. Patricia Russo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24934/2019, ha stabilito che non spetta alcun assegno divorzile alla ex moglie in quanto la disparità economica tra gli ex coniugi non giustifica il riconoscimento dell’esborso per consentire il pregresso tenore di vita.

Nel merito i giudici avevano rilevato che i redditi percepiti dalla donna come impiegata non fossero paragonabili a quelli dell’ex coniuge che, oltre ad essere un ricco professionista, disponeva di un rilevante patrimonio immobiliare.

Secondo la Suprema Corte l’art. 5 comma 6 Legge n. 898/1970 indica i criteri per l’attribuzione e determinazione dell’assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, elementi tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Il criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio non è, dunque, più utilizzabile: l’ex coniuge con reddito più alto non è più tenuto a corrispondere all’altro tutto quanto sia per lui “sostenibile” o “sopportabile” in proporzione ai suoi redditi.

Il criterio applicabile è quello della indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa: “per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità”(Cass. n. 3015/2018).

Spetta al coniuge che chiede l’assegno provare l’esistenza delle condizioni per l’attribuzione dello stesso.

Gli Ermellini, nel caso in oggetto, evidenziano che l’(in)adeguatezza dei mezzi o la (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive vada riferita sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all’esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in forza di accordo con l’altro coniuge, un provato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.

Ne consegue che lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non sono decisivi per l’attribuzione dell’assegno.

Inoltre, l’assegno divorzile non svolge una funzione “riequilibratrice” delle condizioni reddituali degli ex coniugi: la Cassazione ha, quindi, deciso di cassare la sentenza impugnata in quanto i giudici di merito hanno attribuito e quantificato l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge al fine di farle conservare il tenore di vita in costanza di matrimonio sulla base, dunque, di una valutazione in contrasto con i principi che regolano la materia.

Avv. Patricia Russo

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