Avv. Patricia Russo - L'ascolto del minore - Il Broker.it

Avv. Patricia Russo – L’ascolto del minore

Si segnala la sentenza n. 10774/2019 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ambito del procedimento di separazione personale tra coniugi, laddove vengano assunti provvedimenti in relazione alla convivenza dei figli con uno dei genitori, si deve procedere all’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento.

Nel caso in esame, il Tribunale aveva addebitato la separazione alla moglie per abbandono del tetto coniugale, essendosi la donna trasferita in altra regione con il figlio, trattenendolo contro la volontà dell’ex marito.

La sentenza di primo grado veniva riformata in appello e il minore collocato presso la residenza della madre ed affidato al Comune, con obbligo a carico del padre di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento.

Il padre ricorreva, dunque, in Cassazione lamentando che il giudice di merito avesse revocato l’affidamento del minore al padre medesimo senza però ascoltare il ragazzino, il quale era stato sentito solamente da uno psicologo del servizio sociale del consultorio.

Secondo la Suprema Corte nei casi di separazione come quello in esame “l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione”.

L’audizione risulta ancor più necessaria quando l’età del minore si avvicina ai dodici anni “non solo se ritenga il minore infradodicenne capace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico”.

L’ascolto diretto del giudice consente, infatti, al minore di partecipare in maniera attiva al procedimento, diversamente dalla consulenza che si configura come indagine che esamina fattori quali la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e la loro relazione con il figlio.

Nella fattispecie il minore non era mai stato ascoltato dal giudice né da persona da lui incaricata, né il Consulente Tecnico d’Ufficio incaricato dal Tribunale aveva potuto procedere all’esame della capacità genitoriale della madre e all’ascolto del minore.

Il Giudice di secondo grado, riformando la sentenza di prime cure, si è discostato dalle conclusioni del C.T.U. espresse durante il giudizio di primo grado, senza però motivare la ragione secondo la quale riteneva di collocare il minore presso la madre, sottrattasi all’esame peritale e negato il consenso alla partecipazione del figlio minore.

Gli Ermellini hanno, dunque, cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo necessario procedere all’ascolto del minore per meglio valutare le ragioni delle parti e, dunque, determinare la collocazione del ragazzino e le modalità di frequentazione con l’altro genitore

Avv. Patricia Russo

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