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Avv. Patricia Russo – Diritto di accesso alla cartella clinica – Question Time: Famiglia & Assicurazioni

Patricia Russo

 

Si segnala la sentenza n. 2/2018 del TAR Puglia in tema di ammissibilità della richiesta da parte di terzi di copia della documentazione sanitaria riguardante un soggettodefunto.

Nella fattispecie era stato radicato un giudizio per accertare il diritto della ricorrente, soggetto successibile ai sensi dell’art. 565 c.c., ad ottenere copia delle cartelle cliniche e relative lettere di dimissione ed esami diagnostici relativi al defunto zio  fratello della madre premorta  il cui rilascio era stato negato dalla A.S.L. 

Scopo della richiesta era quello di acquisire elementi sulle condizioni psicofisiche del de cuius utili per impugnare i testamenti pubblici con i quali lo zio aveva disposto dei propri beni in favore di altri soggetti.

A fronte del rigetto da parte della A.S.L. fondato sulle norme del Regolamento Aziendale in materia di rilascio delle cartelle cliniche di soggetti deceduti, veniva proposto ricorso al TAR per violazione degli artt. 22, 24 e 25 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 9 del d.lgs n. 196/2003, per eccesso di potere per erroneità nei presupposti e per illegittimità derivata del regolamento aziendale. 

Il ricorso veniva accolto dal TAR evidenziando che l’accesso è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusivaed affermando che il giudizio ha ad oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso e non la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo. 

Spetta, pertanto, al giudice verificare i presupposti dell’accesso, potendolo negare anche per ragioni diverse da quelle di cui al provvedimento amministrativo.

La legittimazione all’accesso è autonoma rispetto allo scopo per cui esso è esercitato e il diritto di accesso non è strumentale alla difesa in giudizio del diritto che si vuol far valere ma è volto a conseguire un autonomo bene della vita. 

La domanda giudiziale per l’accesso ai documenti prescinde, quindi, dall’esito del procedimento in cui viene fatta valere la situazione e dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il ricorrente potrebbe proporre dopo l’ottenimento degli atti richiesti.

Ma ciò che più rileva è l’impostazione del Consiglio di Stato nella sentenza n.3459 del 2012, recepita dal TAR Puglia nella sentenza in oggetto: “In materia di diritto di accesso ai dati concernenti persone decedute deve farsi riferimento alle disposizioni dell’art.9, comma 3, del codice per la tutela dei dati personali (6), che disciplinano in modo diretto l’esercizio del diritto di accesso per le informazioni relative a persone decedute, prevedendo che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per motivi familiari meritevoli di tutela. Tale disciplina regola anche l’accesso alle cartelle cliniche, dal momento che non può trovare applicazione la disciplina specificamente prevista in materia dall’articolo 92 (7) del medesimo codice, la quale consente l’accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall’interessato che possono far valere un diritto della personalità o altro diritto di pari rango. Se dovesse applicarsi questa disposizione anche dopo la morte, neppure i più stretti congiunti potrebbero accedere ai dati personali del defunto in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, con conseguenze paradossali (…) Sopravvive una forma di tutela dei dati sensibili – come altre forme di tutela – anche dopo la morte, ma nelle forme specifiche e diverse previste dall’art.9, che individua puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione”.

Alla luce di tutto quanto sopra, il TAR ha ritenuto che lanipote del defunto zio avesse un interesse diretto, qualificato, concreto ed attuale ad accedere agli atti richiesti, per ottenere informazioni utili ad agire in giudizio a tutela della propria sfera giuridica a prescindere dalla fondatezza della relativa azione, nonchè che la domanda – diversamente da quanto affermato dalla A.S.L. – non fosse generica ed esplorativa in quanto riferita ad un periodo specifico e ad un solo soggetto.

Il TAR ha, dunque, ordinato all’A.S.L. l’esibizione degli atti e dei documenti richiesti da parte ricorrente.

Avv. Patricia Russo

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