Con la recentissima sentenza 1092/2020, il Tribunale di Salerno, chiamato a decidere in merito ad opposizione a D.I. proposto dalla xxx Ass.ni, in danno del P.I. YYY ZZZ, ha confermato che “l’attività posta in essere dal perito (compatibilità dei danni fra veicoli, quantificazione degli stessi), a ciò incaricato dalla compagnia, anche a seguito di apposto accordo di collaborazione, rientra nell’ambito della cd “prestazione d’opera” e non in quella del mandato”.
La vicenda prende la mossa dall’ingiunzione di pagamento notificata dal P.I. YYY ZZZ alla xxx Ass.ni, relativa ad alcune attività peritali svolte dallo stesso P.I. su “incarico” della Compagnia.
Quest’ultima introduceva relativa opposizione, sostenendo – fra l’altro – che il relativo incarico rientrasse nell’ambito del “contratto di mandato” piuttosto che nell’ambito della “prestazione d’opera professionale”. Riteneva, inoltre, la Compagnia che l’attività avrebbe dovuto essere compensata sulla scorta di “accordo” fra le parti, e non secondo il “tariffario” dell’Albo di appartenenza, come invece sostenuto dal P.I.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, seppure con motivazione stringata, ha qualificato l’attività peritale come rientrante nell’ambito dell’art. 2225, e non in quella dell’art. 1710 c.c.
Invero, l’attività del P.I. svolta nell’interesse della compagnia è stata posta in essere mettendo a disposizione della stessa “l’esecuzione di un opera che presenta caratteristiche squisitamente tecniche consistenti in prestazioni materiali o intellettuali” (redazione di perizie tecniche per la compatibilità dei danni fra veicoli e/o per la loro stima).
Tale attività – di fatto – è tipica di quella “funzione di messa a disposizione del cliente di conoscenze tecniche”, caratterizzante il “contratto di prestazione d’opera”, a differenza di quella di “svolgimento dell’attività in sostituzione del mandante” che è “tipica del mandato”!
Sulla scorta di ciò, il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione, condannando la compagnia “opponente” al pagamento delle somme come da “tariffario” in mancanza di prova di un accordo sulle competenze.
In sostanza, l’attività peritale svolta nell’interesse della compagnia rientra nell’ambito della prestazione d’opera e non del mandato, e va retribuita – in mancanza di prova su eventuali accordi economici – secondo il tariffario dell’Albo di appartenenza.
Avv. Vito Carabotta
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