Avv. Andrea Maura - due chiacchiere su Provvedimento IVASS 97/2020 - Il Broker.it

Avv. Andrea Maura – due chiacchiere su Provvedimento IVASS 97/2020

In vista dell’entrata in vigore delle norme che IVASS e CONSOB hanno emanato nell’estate del 2020 per completare il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva IDD (la scadenza è il 31 marzo 2021), pubblichiamo una serie di contributi dell’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles.

Avvocato Maura, oramai ci siamo quasi …

Eh sì, il 31 marzo 2021 è oramai alle porte e abbiamo lasciato alcuni temi in sospeso, tra i quali quello molto importante delle nuove «Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi», ovvero gli IBIPs.

Ricordiamo sin da subito che le regole in questione, introdotte dal Provvedimento IVASS n. 97 del 2020 nell’ambito del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, trovano applicazione per agenti e broker e per le imprese di assicurazione che distribuiscono direttamente i prodotti in questione. Esse non trovano applicazione, invece, per gli intermediari iscritti nella sez. D del RUI, per i quali vigono regole ad hoc.

Ci parli, allora, delle regole in questione.

Certamente, precisando che faremo una panoramica sui temi principali. Iniziamo, allora, con le norme in materia di informativa precontrattuale alla clientela, che prevedono l’obbligo per il distributore di consegnare al cliente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo:

  • del nuovo Allegato 4-bis al Regolamento 40 (Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo);
  • della documentazione informativa precontrattuale  e  quella  contrattuale  prevista  dalle vigenti disposizioni;
  • nel caso di  offerta  fuori  sede  e  nel  caso  di  distribuzione  mediante  tecniche  di comunicazione a distanza, un documento conforme all’Allegato 4-ter.

Ma non solo; il distributore è tenuto (tra l’altro) ad informare il potenziale assicurato in relazione alla natura, ai rischi, ai costi e agli oneri connessi all’acquisto degli IBIPs, con particolare riferimento alle loro caratteristiche e funzionamento, agli specifici rischi legati all’insolvenza dell’emittente, alla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari sottostanti, all’esercizio del diritto di riduzione e riscatto e all’esistenza di eventuali garanzie o meccanismi di protezione dei premi versati.

L’IVASS ha sottolineato di aver previsto una norma di raccordo fra gli obblighi informativi di distributore e produttore, stabilendo che la consegna del KID e del DIP aggiuntivo sono sufficienti anche ad integrare l’osservanza dei primi, sempre se le informazioni fornite siano complete.

Ci parli ora della disciplina degli incentivi.

In estrema sintesi, in linea di coerenza con quanto previsto dalla Direttiva IDD, gli incentivi devono:

  • avere lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa;
  • non pregiudicare l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Attenzione! Gli obblighi previsti dal Regolamento 40 non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

Inoltre, una norma transitoria contenuta nel Provvedimento n. 97 stabilisce che alcune delle disposizioni in materia di condizioni di ammissibilità degli incentivi, che tengono conto delle peculiarità della distribuzione assicurativa tramite agenti e broker, entrino in vigore 31 marzo 2022.

E nel caso di consulenza indipendente?

In questo caso, l’intermediario non può percepire incentivi monetari e può accettare soltanto benefici di natura non monetaria di minore entità (ragionevoli e proporzionati e non devono incidere sul comportamento dell’intermediario senza risultare pregiudizievoli per gli interessi del cliente).

Quando i benefici sono ammissibili, devono essere comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente.

Passiamo ora al tema dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto rispetto alle esigenze del cliente.

Molto bene; per rispondere alla sua domanda dobbiamo considerare prima di tutto che il Regolamento 40, come modificato dal Provvedimento n. 97, prevede la vendita con e senza consulenza, fermo restando che per i prodotti IBIPs la consulenza è sempre prevista, a meno che non si tratti di un prodotto non complesso (i.e. i prodotti IBIPs che garantiscono il recupero dei premi versati al netto dei costi legittimi).

Ciò detto,

  • mentre in entrambi i casi ai distributori è richiesto di valutare la coerenza del prodotto con le richieste e le esigenze del contraente,
  • solo nel caso di vendita con consulenza è richiesta anche una valutazione di adeguatezza, secondo procedure e politiche determinate dal distributore. L’esito della valutazione è incluso nella dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente e di adeguatezza.

Per le vendite senza consulenza è, invece, richiesto di valutare il grado di conoscenza ed esperienza del cliente rispetto al prodotto venduto.

Importante! Nel caso di consulenza obbligatoria, se i distributori ritengono che il prodotto non sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non sia adeguato per il cliente, o non ottengono da quest’ultimo le informazioni previste a tal fine, si devono astenere alla distribuzione. Ciò anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal cliente stesso.

Il distributore può, invece, vendere un prodotto ritenuto non appropriato o in relazione al quale non sono state fornite informazioni sufficienti per valutarne l’appropriatezza, rilasciando apposita dichiarazione

****

Grazie Avvocato, attendiamo, allora, i suoi prossimi interventi, nell’imminenza, come ricordato in apertura, dell’entrata in vigore delle novità introdotte dal Provvedimento IVASS n. 97.

Andrea_Maura_Linkedin

0 Comments

Leave A Comment