Assicurazione obbligatoria in Sanità. - Il Broker.it

Assicurazione obbligatoria in Sanità.

L’articolo 10 della legge 24/2017 stabilisce un obbligo assicurativo sia in capo alle sanitarie pubbliche e private sia in capo sanitari che esercitano in libera professione e anche in capo ai professionisti sanitari, dipendenti dalle predette strutture. Strutture sanitarie e liberi professionisti, rispondendo contrattualmente (articolo 1218, Codice civile), dovranno essere coperti per l’intero rischio relativo all’esercizio della professione; i dipendenti che rispondono invece per responsabilità extracontrattuale (articolo 2043, Codice civile) e sono coperti dalla struttura da cui dipendono potranno avere un’assicurazione solo per colpa grave.
FONTE: Il Sole 24 Ore

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