di Graziano Cavallini
Finge di non conoscere le leggi e ancor meno la matematica
Dopo un lungo periodo di assenza non dovuto alla mia volontà, torno a parlare dei cosiddetti indebiti bancari sottoponendo alla vostra attenzione un caso che ho chiuso in questi giorni.
Parto dall’inizio, ad un mio cliente in Luglio 2011 viene chiesto il rientro di un affidamento di € 10.000,00, tramite la sottoscrizione di un mutuo chirografario di pari importo. Dopo aver pagato alcune rate decide di farmi eseguire un controllo per verificare se vi fossero delle irregolarità, di seguito riporto sinteticamente i dati del rapporto.
- • Data apertura 06/12/1995
- • Periodo analizzato 12/1995-06/2011
- • Storia affidamenti:
- o 05/01/1996 fido € 2.582,28 (£ 5.000.000)
- o 12/05/1999 elevato ad € 5.164,57 (£ 10.000.000)
- o 02/04/2003 elevato ad € 10.000,00
Dall’analisi emerge che nel periodo in esame tra interessi, commissioni di massimo scoperto e spese sono stati addebitati € 13.041,43 di cui € 8.368,75 solo per effetto dell’anatocismo (interessi su interessi) e che in tutti i trimestri gli interessi comprensivi di commissioni e spese erano superiori alle soglie usura previste dalla Legge 108/96 (legge anti usura).
In queste condizioni le norme sopracitate insieme al decreto 385/83 (Testo unico bancario) all’art. 644 del Codice Penale unitamente all’art. 1815 del codice civile prevedono che al cliente venga restituito quanto pagato per interessi commissioni e spese.
A questo punto il cliente tenta una composizione amichevole attraverso il direttore, ma senza ottenere alcun risultato, decide perciò di inviare una raccomandata alla Banca in cui dichiara di aver fatto eseguire una perizia da cui risultano essere stati applicati interessi oltre la soglia usura allegando il prospetto dei tassi trimestrali effettivi rilevati e chiede di sospendere il versamento delle rate del mutuo fino a definizione, al momento della richiesta di sospensione il debito residuo ammonta ad € 8.200. A fronte di questa comunicazione riceve la risposta che riporto di seguito.
Egr. sig. ……, abbiamo considerato con attenzione le contestazioni espresse nella Sua pervenuta lo scorso 13 Febbraio e desideriamo precisare quanto segue.
È in primo luogo interesse della Banca tutelare la conformità del proprio operato rispetto alle normative. A motivo di ciò la invitiamo a fornirci in modo dettagliato ed analitico gli specifici elementi documentali ed i conteggi a supporto di pretese irregolarità da Lei addotte e che solo in termini del tutto generici, appaiono indicate nel prospetto alla Sua di cui sopra.
Considerazione, se il cliente ha già inviato un prospetto in cui vengono riportati i tassi, le competenze ed i numeri debitori/creditori, tu banca che hai le competenze e gli strumenti tecnico/informatici quali altri documenti ti servono per verificare se ciò che ti viene contestato è corretto oppure no? Non riesci a verificarlo da sola? Non sei forse consapevole che le contestazioni mosse sono corrette?
Vengono comunque accontentati facendogli pervenire un cd rom con la relazione tecnica completa di tutti gli allegati cui segue una mail in posta certificata con la stessa documentazione. Risultato? Nessuna risposta.
Dopo averli sollecitati diverse volte si decide di procedere con la chiamata in Mediazione. In quella sede la Banca è disposta a chiudere il contenzioso ma chiede che gli vengano riconosciuti 3.000 euro, il cliente non accetta perché ritiene che in base alla perizia sia lui che è creditore verso la banca e non viceversa. Non essendo addivenuti ad un accordo si procedere con un’ATP (Accertamento Tecnico preventivo a fini conciliativi) avanti il Giudice di Pace visto l’esiguità dell’importo contestato perché i costi da sostenere sono inferiori ad una causa civile e contestualmente il cliente decide unilateralmente di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, dato che la banca non ha accetto .
Si arriva a Settembre 2013 per l’udienza di giuramento del CTU che 2 mesi dopo rinuncia all’incarico senza neanche aver iniziato, ne viene nominato un secondo che rinuncia per incompatibilità con il consulente del cliente, finalmente il terzo accetta l’incarico ed iniziano le operazioni peritali nel frattempo siamo arrivati a Gennaio 2014.
Dopo 90 giorni il CTU consegna la sua relazione nella quale evidenzia che vi sono € 6.218 di anatocismo (noi ne avevamo calcolati 8.368) e considerando anche l’usura al cliente devono essere restituiti € 8.455 (per noi erano 13.041). Senza entrare in tecnicismi le diverse interpretazioni su quali spese debbano essere considerate o escluse portano a risultati diversi.
Ad Ottobre 2014 finalmente il Giudice di Pace prende atto ed invita le parti a trovare un accordo.
A novembre l’avvocato del cliente dopo diversi colloqui telefonici senza esito con lo studio che rappresenta la Banca decide di inviare un fax per sollecitare una risposta.
Lo studio legale della Banca risponde il 28/01/2015 (2 mesi dopo) e questo è ciò che scrive:
Egregio Collega,
faccio seguito al Suo fax del 27 novembre scorso, relativo alla posizione in oggetto, contenente proposta transattiva, per precisarLe che la Banca mia assistita potrebbe rendersi disponibile ad addivenire ad una composizione bonaria della vertenza alle seguenti condizioni:
– Corresponsione da parte del …. alla Banca della somma di € 11.385,05, quale debito residuo al 21 gennaio 2015;
– Corresponsione da parte della Banca al …… della somma di € 5.500,00 (il C.T.U. parla di € 6.200,00) a titolo di rimborso di quanto sarebbe stato indebitamente percepito dalla Banca stessa sul rapporto di cui è causa;
– Con compensazione tra le due anzidette sorti, sino a concorrenza, e quindi con un versamento da parte del …….. ed in favore della Banca di € 5885,05, arrotondabili;
– Spese legali compensate, salvo che per quelle della C.T.U. da corrispondere in misura del 50% ciascuna parte.
In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.
Mi soffermo su questa email perché questa proposta è come l’ha definita l’avvocato del cliente a dir poco fantasiosa e spiego perché:
- ⎫ Perché in mediazione ti “accontenti” di 3.000 euro ed ora ne chiedi quasi 6.000?
- ⎫ Quando lo studio che rappresenta la Banca dice che il cliente deve corrispondere alla banca € 11.385 sbaglia (sapendo di sbagliare ben 2 volte), primo perché l’importo richiesto è aumentato degli interessi di mora che sono sì dovuti ma dal giorno della domanda giudiziale e l’ATP non è una domanda giudiziale, secondo se il debito residuo è circa 8.200,00 e il CTU determina che tra usura e anatocismo la banca deve restituirne 8.400 perché non consideri le 2 posizioni compensate? E quindi perché il cliente dovrebbe riconoscersi debitore?
- ⎫ In merito al rimborso la Banca propone al cliente una restituzione parziale dell’anatocismo calcolato dal CTU (non sia sa perché) ignorando la parte relativa all’usura.
- ⎫ Sul terzo punto ancora sbagliano sapendo di farlo perché se anche si prendesse per buona la loro tesi e si accettasse la transazione i 5.500 euro che la banca vuole restituire al cliente prima li deduce dal debito residuo 8.200 (visto che non erano dovuti in partenza) poi la massimo ci calcola gli interessi di mora. Così facendo si arriva ad un importo di poco superiore ai 3.000 euro contro i quasi 5.900 che chiede la Banca (e si ritorna ai 3.000 chiesti in mediazione).
- ⎫ Ultima considerazione se il cliente avesse accettato questa transazione paradossalmente avrebbe speso di più che rimborsare i 10.000,00 euro del mutuo chirografario, perché avendo già pagato 6 rate da 300 + i 5.800 chiesti dalla banca + spese legali 3.000 e metà della perizia 900 ne avrebbe sborsati 11.500, aveva senso? Ovvio che non ne aveva ,di conseguenza la proposta è stata rifiutata e si presenta nuovo atto di citazione a Luglio con udienza fissata il 09/11.
In data 26/10 (15 giorni prima dell’udienza in cui la Banca non sì è ancora costituita) arriva questa email all’avvocato del cliente da parte dello studio che rappresenta la Banca:
Egregio Collega,
faccio seguito al colloquio telefonico intercorso con una mia collaboratrice per confermarLe la volontà dell’istituto mio assistito di transigere la vicenda in oggetto, alle condizioni di seguito riportate:
– compensazione della pretesa fatta valere dal Suo assistito con l’atto di citazione notificato il 30 luglio 2015 con il mutuo n. XXXXXXXXXXX, ancora in essere presso la Banca, e per l’estinzione del quale il XXXXX dovrebbe versare la somma di € 12.040,42 (per capitale ed interessi sino all’agosto 2015) (secondo loro gli interessi di mora continuano a galoppare);
– copertura del saldo scoperto del conto corrente n. 65/XXXXXXXXXXXX, che al 30 settembre 2015 presentava un debito di € 912,67; (i furbi hanno continuato ad addebitare spese anche se il conto è oggetto di contenzioso ed arbitrariamente hanno portato le spese di tenuta conto ad 80 € trimestrali, forti della CTU che le escludeva dal calcolo del Tasso Effettivo globale).
– spese compensate ed A.T.P. a carico del Sig. XXXXXXXXXX.
Ben sapendo che in sede di trattative non è il caso di discutere del merito della lite, mi permetto soltanto di rilevare che l’orientamento seguito dal C.T.U. in tema di usura (calcolo secondo la formula “finanziaria” e non quella della Banca d’Italia) è ormai disatteso da quasi tutti i Tribunali; è ovviamente una questione di diritto, e non solo di fatto, per cui l’esito dell’A.T.P. credo possa contare poco; se si tolgono quindi dal ritenuto credito del XXXXXX gli € 2.237,29 relativi agli interessi che il Dott. XXXX ha reputato usurari, la Banca “passerebbe” a credito. Anche sull’anatocismo ho qualcosa da dire, ma non voglio tediarla.
Resto in attesa delle determinazioni del Suo assistito, e Le porgo cordiali saluti.
Ora mettiamo a confronto questa proposta con quella presentata dopo l’ATP. Contrariamente a quanto scritto in precedenza la Banca propone di azzerare il debito del mutuo chirografario ma magicamente appare un saldo a debito su un conto non movimentato e oggetto di contenzioso. Come detto in precedenza unilateralmente la Banca modifica le spese di tenuta conto da 15 a 80 euro trimestrali, ma il TUB prevede che le modifiche peggiorative vengano approvate per iscritto dal cliente, cosa che non sì è verificata perché dopo aver bloccato l’home banking a Settembre 2011 hanno inviato il primo estratto conto a Luglio 2015, da cui risultava che da un saldo di + 18 euro al 30/09/2011 si passa ad un saldo debitore di € 819 al 30/06/2015.
Per quanto riguarda le spese se prima si accollavano il 50% del costo della CTU, 1.800 euro ora le vorrebbero lasciare tutte al cliente, mentre per le spese legali nulla cambia in quanto ognuno dovrebbe farsi carico delle proprie.
La proposta nel suo complesso è migliorativa rispetto alla precedente ma permangono alcune criticità.
- 1. La modifica delle spese è contestabile e se si rapportano su base annua (80X4=320) ad uno scoperto di € 1.000,00 risulta un tasso applicato del 32%.
- 2. Spese legali compensate e CTU o ATP che dir si voglia a carico del cliente significa lasciargli un carico di costi pari ad € 4.800 e tenendo conto che il mutuo chirografario prevedeva ancora 30 rate da 300 euro ognuna il risparmio per il cliente è di circa € 4.200 ( 9.000 di rate – 4.800 di spese).
- 3. Sull’ultimo punto vale la pena di fare una riflessione, in apparenza sembrano benevoli, ma in realtà è un fine tentativo di terrorismo psicologico della serie stai attento perché lo sai che la maggioranza dei Tribunali è filo bancaria e se venissero usate le formule della Banca d’Italia in luogo di quelle finanziarie universalmente riconosciute, il Giudice potrebbe riconoscerti debitore.
A tal proposito giova ricordare che la legge 108/96 all’art. 1 recita testualmente Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. E qui casca l’asino perché anche se oramai c’è una certa prassi consolidata non c’è univocità sulle voci di spesa da considerare e quelle da escludere.
Sulla base di queste considerazioni viene fatta a stretto giro una controproposta dove si chiede oltre all’azzeramento del debito sul mutuo chirografario, quello del saldo passivo del conto e la restituzione integrale delle spese sostenute oltre al fatto che gli interessi usurari permanevano anche con i criteri di Banca d’Italia.
Dopo un paio di giorni lo studio legale risponde con un’ultima proposta non trattabile (se non accettata si va in giudizio), dove dichiara che azzerano anche il debito sul conto corrente ma le spese restano integralmente a carico del cliente.
A questo punto il cliente aveva davanti a se 2 strade:
- ⎫ La prima accettare la proposta ma così facendo il “risparmio” sarebbe stato di 4.200 euro, contro un credito di circa 3.000 sul conto + 4.800 tra consulente di parte e perizia CTU se si considera i risultati della perizia di parte, mentre se si parte dalla perizia del CTU il debito era compensato restando da recuperare solo le spese.
- ⎫ La seconda scelta di non accettare la proposta porta con se il rischio di dover affrontare uno nuovo procedimento avanti il Tribunale, quindi anticipare nuovi costi perché gli importi oggetto di contestazione superano il valore limite per il Giudice di Pace ed il giudice delegato potrebbe chiedere di rifare la CTU (anticipo a carico della parte attrice) oltre all’anticipo spese del legale di parte. Se il giudice avesse chiesto di rifare i calcoli con le formule della Banca d’Italia il cliente sarebbe stato riconosciuto debitore anche se in misura inferiore a quanto asserito dal legale della Banca (probabilmente perché non hanno fatto alcun tipo di verifica), per cui oltre a restituire soldi alla Banca avrebbe dovuto accollarsi se non tutto almeno buona parte delle spese del suo legale di quello di controparte ed anche la CTU del nuovo procedimento oltre a quelle già sostenute.
- ⎫ Per la banca vi era il rischio che la sentenza l’avrebbe riconosciuta sì creditrice, ma allo stesso tempo che aveva applicato tassi oltre la soglia usura e visto che in questo momento BdI è molto attenta al cosiddetto rischio reputazionale degli istituti di credito, non avrebbe giocato a suo favore.
Per quanto riportato in precedenza il cliente ha deciso di accettare la proposta ed ora i legali stanno approntando l’atto di transazione che verrà firmato entro pochi giorni.
In sintesi che cosa si può ricavare da questa esperienza:
- 1. Per importi così bassi il gioco potrebbe non valere la candela;
- 2. La scelta dell’ATP in luogo del rito ordinario rischia solo di allungare i tempi perché non vi è obbligo delle parti di arrivare ad un accordo;
- 3. La banca utilizza tutti i mezzi leciti e anche quelli eticamente discutibili per tentare di imporre le proprie volontà al cliente paventandogli rischi inesistenti;
- 4. Se la banca capisce che davanti a se a persone decise e preparate, prima o poi scende a patti (quest’anno è il terzo caso chiuso senza arrivare a sentenza).
- 5. Quando qualche pseudo consulente vi dice che in 5/6 mesi le transano tutte, semplicemente raccontano balle, qualche volta succede ma è raro ed avviene quasi sempre a ridosso del deposito della perizia da parte del consulente del Tribunale.
- 6. Tutte le proposte che la banca presenta non si basano sulle contestazioni mossegli ma dall’analisi consti/benefici, ovvero qual è il massimo esborso che rischio in questa fase. Ciò risulta evidente dalle comunicazioni che inviano, non vi è nessun legame tra richiesta e proposta.
Sperando di non avervi annoiato, vi saluto anticipandovi che la prossima volta parlerò di 2 sentenze del Tribunale di Ferrara relative a mutui che hanno fatto molto discutere gli addetti ai lavori.
Graziano Cavallini
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