Sito web per la vendita di contratti di assicurazione: cosa non può mancare.
Il settore assicurativo è tra quelli più impattati dalla rivoluzione digitale. La progettazione di prodotti e soluzioni modulari, smart e più vicini ai consumatori così come la gestione on line del cliente sono tematiche che non possono più essere rimandate. La digitalizzazione del canale di vendita non può infatti che portare a nuove ed interessanti opportunità anche per coloro che già operano nel settore. In Italia gli acquisti online sono sempre più diffusi, soprattutto da smartphone, tanto che secondo alcune ricerche gli Italiani avrebbero conquistato il podio in Europa per l’uso dello smartphone come strumento di shopping. Non può negarsi che soprattutto nel settore Rc auto, automobilisti e motociclisti per cercare di risparmiare si rivolgono a strumenti di comparazione online per costruirsi la polizza direttamente online e confrontare le offerte delle diverse imprese di assicurazione. Quali regole devono rispettare imprese e intermediari che vogliono creare il proprio sito web per consentire ai clienti di acquistare polizze assicurative attraverso il c.d. “canale diretto”? Garantire un adeguato livello di informazione del contraente anche in ragione delle particolarità della commercializzazione a distanza è il primo principio da seguire. A tale scopo, le compagnie assicurative e gli intermediari che intendono promuovere e collocare tramite internet prodotti assicurativi devono fornire ai clienti e potenziali contraenti una serie moto ben definita di informazioni. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, l’home page del sito web, o un’apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione sociale, la sede legale e l’eventuale sede secondaria dell’impresa;
b) per le imprese comunitarie che operano in regime di stabilimento, oltre le informazioni di cui alla lettera a), anche l’indicazione della sede in Italia;
c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e gratuita assistenza ai contraenti, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
e) il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione o nell’elenco annesso tenuto dall’IVASS ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e l’indirizzo internet dove è possibile verificare gli estremi dell’autorizzazione;
f) la soggezione alla vigilanza dell’IVASS o dell’Autorità dello Stato membro di origine, indicando il sito internet dell’Autorità;
g) i recapiti per la presentazione di reclami e l’indicazione della facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’indicazione del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25 del Codice;
i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati;
l) l’informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza etica o sostenibile.
Si dovrà inoltre specificare che l’impresa opera attraverso il sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi e consentire ai clienti che lo richiedano l’acquisizione su supporto durevole delle informazioni pubblicate sul sito. Per quanto riguarda gli intermediari, l’home page del sito web, o un’apposita pagina direttamente accessibile dalla home page deve contenere in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro[1] e l’indirizzo del sito internet dove verificare gli estremi dell’iscrizione;
- la sede legale e le eventuali sedi operative, il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, o operanti in Italia in regime di stabilimento, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- di essere soggetti alla vigilanza dell’IVASS o dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine in caso di intermediari ed imprese comunitarie;
- i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
I dati sopra indicati devono essere presenti anche sui profili di social network dell’intermediario e su eventuali applicazioni utilizzate per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi. Al fine di adempiere agli obblighi informativi di cui all’art 132 bis del CAP, è bene prevedere sul sito web un collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico.
La corretta identificazione del distributore è un aspetto di primaria importanza per IVASS, atteso che si sono moltiplicati gli operatori abusivi che propongono polizze false oppure si presentano sfruttando il nome di compagnie estere senza autorizzazione ad operare in Italia cagionando gravi conseguenze sui consumatori. Se si acquista una polizza online è buona regola infatti verificare sul sito dell’IVASS se l’impresa di assicurazione è iscritta nell’albo delle imprese di assicurazione italiane o negli elenchi delle imprese UE che possono operare in Italia e se l’intermediario che propone la polizza è iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) o nell’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea ammessi a operare in Italia.
Qualora sia possibile acquistare la polizza online, i distributori dovranno illustrare sul proprio sito le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto, indicare i mezzi tecnici e le modalità che possano consentire ai contraenti di individuare e correggere eventuali errori di inserimento dei dati ed informarli delle conseguenze dell’operazione effettuata prima del perfezionamento del contratto. Inoltre, le imprese assicurative, secondo quanto previsto dagli art. 42 e 43 del Reg. IVASS n.41 devono predisporre delle aree riservate per la gestione telematica dei rapporti assicurativi (c.d. “home insurance”), che permettano contraente di effettuare le operazioni di pagamento del premio assicurativo successivo al primo, consultare la propria posizione assicurativa, modificare i propri dati, richiedere la liquidazione del sinistro, sospendere la garanzia qualora tale ipotesi sia prevista dal contratto, ed acquisire l’attestazione sullo stato del rischio.
Al riguardo occorre evidenziare che mentre le norme relative ai contenuti del sito internet e gli obblighi di pubblicazione della documentazione precontrattuale e contrattuale sono applicabili non solo alle imprese Italiane, ma anche alle imprese comunitarie, quelle relative alla home insurance sono rivolte alle sole imprese italiane, salvo che le imprese operanti in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi distribuiscano contratti relativi all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In questa ipotesi anche esse dovranno dotare il proprio sito web dell’home insurance. Non sempre però l’home insurance è obbligatoria. In particolare, resta mera facoltà dell’impresa[2] predisporre l’area riservata per la gestione dei rapporti assicurativi nel caso in cui sottoscriva solo coperture relative ai seguenti rischi:
a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;
b) grandi rischi;
c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai relativi contratti integrativi;
d) rischi connessi a eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;
e) rischi accessori a un prodotto o servizio in cui l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a cento euro;
f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati “per conto di chi spetta” ai sensi dell’articolo 1891 c.c.
L’impresa assicurativa può anche inserire nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso all’inserimento. Questi messaggi devono però essere immediatamente riconoscibili attraverso l’utilizzo di una veste grafica che non interferisca con i contenuti dell’area riservata. Attenzione anche al rispetto delle regole in materia di privacy. È altamente improbabile che un sito web di un’impresa assicurativa o di un intermediario non raccolga dati personali. Durante le transazioni online o le operazioni di preventivazione, gli utenti sono infatti tenuti a inserire le loro informazioni personali. Non si può pertanto prescindere dal fornire ai visitatori del sito web tutte le informazioni affinchè possano decidere in modo consapevole se consentire al trattamento dei loro dati personali o meno. I siti web devono avere innanzitutto una propria privacy policy che fornisca agli utenti almeno le seguenti informazioni:
- identità e dati di contatto del Titolare del trattamento;
- se presente, dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati;
- quali dati personali raccoglie il sito;
- da chi e in che modo vengono raccolti e trattati i dati (moduli di contatto, cookie, ecc.);
- base giuridica del trattamento;
- per quale scopo vengono raccolti i dati personali;
- come e per quanto tempo verranno conservati;
- destinatari e categorie di destinatari dei dati personali;
- Eventuale trasferimento dei dati personali ad uno stato terzo o a un’organizzazione internazionale con indicazione della base giuridica che rende lecito il trasferimento
- Diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e modalità di esercizio degli stessi;
- Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
- In caso di utilizzo di moduli per la raccolta di dati, è buona regola specificare, se la comunicazione di essi è obbligatoria o facoltativa, se tale obbligo è di natura legale, contrattuale o un requisito necessario per l’erogazione del servizio, esplicitando le conseguenze in caso di mancata comunicazione.
Secondo la normativa europea e italiana in materia di Cookie è inoltre obbligo del gestore del sito avvertire l’utente in modo adeguato sull’uso dei cookie in modo che possa esprimere il proprio valido consenso all’inserimento degli stessi sui propri dispositivi. Quindi sulla home page di un sito web che usa cookie per finalità di profilazione e marketing deve essere presente un banner ben visibile che avverta l’utente sulla presenza di cookie e che indichi quali tipologia di cookie sono presenti e quale è la cookie policy adottata, indicando al contempo che il proseguimento della navigazione lo scroll della pagina comporterà l’acquisizione del consenso all’uso dei cookie. Il presente articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Se pensate che questo contenuto sia interessante, condividetelo sul social network che preferite.
Avv. Angela FiorellaBusiness Development & Key Account Manager– Dekra Italia s.r.l.
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[1] per gli intermediari comunitari si deve riportare il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia.
[2] salvo che non si tratti di contratti di assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento
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