Come sono "cattive" le compagnie - Il Broker.it

Come sono "cattive" le compagnie

Benvenuti all’appuntamento con la rubrica Come sono cattive le compagnie.
Come abbiamo anticipato nella presentazione l’obiettivo della pubblicazione è quello di fornire possibili soluzioni affinché le compagnie non incorrano nelle sanzioni che le hanno penalizzate nel corso del 2015.
Attraverso l’ausilio di un’infografica, ripercorreremo i passaggi che compongono il processo sanzionatorio.
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IVASS in qualità di Organo di Vigilanza svolgendo la sua attività può, qualora ravvisi o gli venga comunicata l’esistenza di fatti che possano dar luogo a procedimenti sanzionatori, avviare una contestazione formale all’intermediario che ha violato una o più norme: l’atto di contestazione.
Tale documento deve essere inoltrato entro 120gg o al massimo in 180gg se chi ha violato una norma ha residenza all’estero dalla data di accertamento. Il destinatario, una volta ricevuta la contestazione, ha 60gg per inviare un documento con le proprie “memorie” oppure chiedere all’OdV di essere sentito per fornire la sua “versione dei fatti”. Questa fase difensiva non è obbligatoria, anche se è evidente come l’intermediario che si vede elevare una sanzione per un comportamento non conforme alle normative possa comunque voler portare degli elementi a sua discolpa.
In entrambi i casi, IVASS ha 90gg di tempo per concludere la fase istruttoria e comunicare IVASSgli esiti al Servizio Sanzioni. Questi giorni hanno inizio dalla data di presentazione delle memorie o dell’audizione, se successiva, nel caso in cui l’intermediario abbia presentato elementi controdeduttivi; qualora, al contrario, il soggetto non abbia richiesto audizione o fornito documentazione, i 90gg decorrono dalla scadenza dei 60gg entro i quali il destinatario poteva presentare tali elementi.
Il Provvedimento, che viene adottato dal presidente sulla base della relazione dell’IVASS, viene notificato al soggetto destinatario entro 90gg dalla ricezione da parte del Servizio Sanzioni di tale documento. In questo Provvedimento, qualora la violazione preveda una sanzione pecuniaria, è contenuta l’ingiunzione di pagamento. La posizione dovrà essere regolarizzata entro 30gg dalla data di notifica. Detto termine si estende a 60gg in caso di residenza estera del sanzionato.
Federico Savoca.

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